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Tutela opere d’ingegno: metà dei diritti allo studente, autore dell’opera, metà alla scuola

La creatività a scuola è un valore non solo da tutelare ma anche e soprattutto da incentivare.

Va proprio in questa direzione il Decreto del MIUR del 29 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed entrato in vigore lo scorso 17 novembre, che ha introdotto – rispettivamente agli articoli 36 e 37 – due norme che mirano a disciplinare i diritti di spettanza dell’istituzione scolastica e degli studenti e docenti sulle opere dell’ingegno, rientranti rispettivamente nell’ambito del Diritto d’Autore e della Proprietà Industriale.

Il provvedimento riconosce, ecco la vera novità, il 50% della proprietà all’autore dell’opera e il restante 50% all’istituto scolastico, il quale deve provvedere, per il tramite del dirigente scolastico, agli adempimenti necessari per l’esercizio dei diritti derivanti dalla creazione dell’opera, ove tali formalità siano stabilite dalla legge. Si tratta di una normativa essenziale, che fa salvo in ogni caso il diritto alla paternità dell’opera, stabilendo un’equa suddivisione degli utili e incentivando in tal modo la creatività degli studenti e le iniziative di formazione istituzionali della scuola.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, curriculari o non curriculari, siano esse riferite alle creazioni tutelate dal Diritto D’Autore o a quelle contemplate dalle norme del Codice della Proprietà Intellettuale prodotte nell’esercizio delle attività scolastiche, essi vengono decisi dal Consiglio d’Istituto, fermo restando che qualora esso non provvedesse a deliberare circa l’impiego dell’opera nei successivi 90 giorni dall’invito ricevuto dall’autore o dai coautori, questi ultimi potranno liberamente disporre dell’opera.

a cura dell’avvocato Luciano Daffarra (C-Lex)

Redazione

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