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Tutele più ampie per maternità e paternità, almeno per il 2015

Il decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 183/2014, contiene molte novità riguardanti la tutela della maternità e la paternità, andando a modificare, anche se, come vedremo, non in modo definitivo, il Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo n. 151/2001).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 25 giugno 2015.

Prima di illustrare le principali novità, c’è da fare una precisazione: le modifiche introdotte hanno efficacia di sicuro per il 2015, anno per il quale c’è la copertura finanziaria. Perché le nuove regole siano valide per il futuro, sono necessari ulteriori decreti che garantiscano gli stanziamenti per l’ampliamento delle tutele in questione. Questo significa che dal 2016 si potrebbe tornare al testo previgente.

Tra le tante innovazioni introdotte, il decreto prevede modifiche alla fruizione del congedo parentale, vale a dire quel congedo concesso alla madre e al padre lavoratori dopo l’astensione obbligatoria (congedo di maternità). Fino ad ora il congedo era concesso al massimo fino agli 8 anni di vita del bambino (o 8 anni di ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento). Ora questo limite è portato a 12 anni. In particolare, ci sarà retribuzione pari al 30% fino a 6 anni (8 per famiglie meno abbienti), mentre da 8 a 12 anni si potrà fruire del congedo non retribuito.

Sempre in tema di congedo parentale, il decreto 80 riduce il termine del preavviso dovuto dal lavoratore al datore di lavoro (dagli attuali 15 giorni a soli 5) e prevede, inoltre, la possibilità della fruizione ad ore. In questo caso il preavviso può essere anche di soli 2 giorni.

Ai genitori di figli disabili gravi è consentito anche il prolungamento del congedo parentale entro il compimento del dodicesimo (non più entro l’ottavo) anno di vita del bambino.

Infine, il decreto introduce un nuovo congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, alle quali è concessa la possibilità di assentarsi dal lavoro per massimo tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro comunque la retribuzione e tutti gli altri istituti connessi. Il preavviso è fissato in 7 giorni.

Lara La Gatta

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