Tra i vari compiti affidati alla funzione docente c’è anche quella di dovere svolgere, qualora il Dirigente scolastico lo decretasse, la funzione di tutor interno per l’Alternanza Scuola Lavoro.
La legge 107/2015 all’art.1, comma 33, definisce i percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali percorsi sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.
Nello stesso comma 33 della legge 107/2015 si specifica che la norma legislativa che regola i percorsi di alternanza scuola lavoro e le relative funzioni tutoriali è il d.lgs. 77 del 15 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005.
Nell’art.5 della suddetta disposizione legislativa è spiegato che la funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno e dal tutor esterno. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Si stabilisce, quindi, che il tutor interno di ASL è figura ordinamentale e viene affidato dal DS ai docenti che ne abbiano fatto richiesta. Se nessun docente ne abbia fatto richiesta o se il numero delle richieste è insufficiente a soddisfare il bisogno di tutor interni, allora il Dirigente si trova costretto a stabilire, in seno al Collegio dei docenti, i criteri per l’individuazione dei docenti che “dovranno” svolgere questa funzione ordinamentale. Proprio per il fatto che si tratta di un ruolo imposto dalla legge, il docente incaricato non si potrà rifiutare, salvo motivazioni oggettive e documentate, a svolgere questo compito.
Il docente individuato dal Dirigente scolastico per svolgere il ruolo di tutor interno di Alternanza Scuola Lavoro non ha l’obbligo di seguire in azienda o nelle uscite esterne gli studenti. A tal riguardo esiste la FAQ n.13 del Miur su Alternanza Scuola Lavoro che specifica:
“Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro”.
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