L’Ufficio scolastico regionale, in applicazione delle disposizioni vigenti, si limita a garantire, con i provvedimenti di esonero, che i docenti in utilizzazione presso gli Atenei possano propriamente svolgere le funzioni di tutor all’interno dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
L’Università, in vista dello scadere degli incarichi in essere, può provvedere all’individuazione di personale da utilizzare in compiti tutoriali, con l’indizione di una nuova procedura selettiva, dalla quale sembrano dover rimanere esclusi coloro che abbiano già svolto un incarico (nei confronti dei quali, vige il divieto di rinnovo “consecutivo” dell’incarico), oppure provvedendo alla proroga, di durata massima di un ulteriore anno e opportunamente motivata, dell’incarico annuale o biennale attualmente in essere. Sarà, in ogni caso, necessario tener conto che il contingente complessivo di “utilizzati in compiti tutoriali” dovrà rimanere inscritto nei limiti indicati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto di cui al comma 5 del DM 249/2010 e dell’art. 1 del DM 8.11.2011.
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Questa è, in sintesi, la risposta fornita dall’USR Toscana al quesito avanzato da parte del Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, circa la normativa in materia di conferimento degli incarichi al personale della scuola (docenti o dirigenti scolastici) per lo svolgimento delle funzioni di tutor nell’ambito del predetto corso di laurea e, in particolare, dell’art. 3 del D.M. 8.11.2011.
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