Personale

Tutor scolastico, slitta al 31 maggio il termine per comunicare i nominativi dei docenti che faranno la formazione

Dal 17 aprile 2023, le istituzioni scolastiche possono comunicare i docenti da avviare ai percorsi di formazione individuati quali tutor e orientatori, utilizzando la piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, Area “Iniziative”, sezione “docenti tutor orientamento”.

La scadenza inizialmente prevista del 2 maggio è stata ora prorogata alle ore 15 del 31 maggio, per garantire una maggiore partecipazione dei docenti interessati ai percorsi formativi, tenuto conto delle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche legate allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche in questo periodo dell’anno e vista anche la richiesta pervenuta da alcune organizzazioni sindacali.

La proroga è contenuta nella nota 1101 del 21 aprile, che fa seguito all’incontro on-line che si è svolto in pari data e in cui sono state illustrate le due figure di tutor scolastico e di orientatore.

Nel corso dell’incontro l’amministrazione ha risposto anche ad alcune domande che saranno raccolte in FAQ disponibili sull’Help Desk del Ministero.

I chiarimenti forniti, come riporta la FLC CGIL, sono i seguenti:

  • i docenti sono chiamati a manifestare la disponibilità a svolgere la formazione sulla piattaforma di INDIRE, e solo successivamente, tra i docenti formati saranno individuati coloro che saranno disponibili ad assumere la funzione di tutor e docente orientatore; pertanto, non è previsto un limite massimo di insegnanti partecipanti alla formazione;
  • le figure del tutor scolastico e dell’orientatore rimangono distinte e non devono coincidere, anche se la formazione è comune;
  • rispetto alla retribuzione prevista non sono quantificate le ore, si tratta di importi forfetari;
  • i limiti indicati per gli alunni da affidare ai tutor (30 minimo e 50 massimo) non sono da considerarsi perentori rispetto alla autonoma programmazione delle istituzioni scolastiche che, pertanto, potranno progettare gruppi con diversa quantificazione, ma la contrattazione d’istituto non potrà comunque derogare dalla misura dei compensi indicati nel DM 63/2023 (minimo 2.850 euro lordo stato e massimo 4.750 euro lordo stato).

LA NOTA DEL 21 APRILE

Lara La Gatta

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