Prendendo spunto dall’ordinanza che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Messina, ricordiamo che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 (requisiti antincendio) per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido.
A tal riguardo i livelli di priorità programmatica sono:
I controlli di prevenzione incendi vengono effettuati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, secondo le seguenti procedure:
Categoria A “attività a rischio basso”:
Categoria B “attività a rischio medio”:
Categoria C “attività a rischio elevato”:
Comunque sia, non è più possibile che un edificio scolastico non abbia la certificazione antincendio; infatti, il Dirigente scolastico ha l’obbligo di acquisire il CPI (Certificato Prevenzione Incendi ) e per questo motivo è tenuto ad attivarsi sia nei confronti dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico che nei confronti dei Vigili del Fuoco.
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