Le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici e del comparto “Istruzione e Ricerca” si terranno il 17, 18 e 19 aprile 2018.
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2.1 Il personale assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto al voto?
Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
2.2 Hanno diritto al voto i dirigenti scolastici incaricati?
I dirigenti scolastici, anche incaricati, non votano e non partecipano alle operazioni elettorali.
2.3 Il dipendente che è titolare in una sede ma utilizzato in un’altra, dove vota?
Nella scuola, il dipendente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria ha diritto a votare nella scuola presso cui presta servizio alla data delle elezioni. Allo stesso modo, nelle istituzioni AFAM, il dipendente (docente o tecnico amministrativo) in servizio per comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione in un’istituzione accademica, esercita il diritto di voto, dove presta servizio.
2.4 Dove vota il personale che ha l’orario articolato su più sedi?
Nella scuola, il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota solamente nell’istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera.
Nelle istituzioni AFAM, il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota nella sede in cui ha la titolarità formale e da cui è amministrato.
2.5 Quando si vota per il rinnovo delle RSU?
Si vota nei giorni 17-18-19 aprile 2018.
2.6 Quali sono gli orari in cui si vota?
Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale.
La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all’albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.
2.7 È possibile votare anche nelle sedi staccate?
La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).
2.8 Da chi è composto il seggio elettorale?
La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.
Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 14 aprile 2018 “Almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni” (Comma 2 dell’articolo 7 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.9 Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?
No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.
2.10 Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?
Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. “Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato” (Comma 3 dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
2.11 Come si vota?
Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale prescelta.
2.12 È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?
Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.
2.13 È possibile istituire seggi “volanti”?
Sì, se la commissione elettorale lo ritiene utile per garantire la massima partecipazione al voto.
2.14 Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?
Sì, non è esplicitamente escluso.
2.15 Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?
Hanno diritto al voto:
3.1 Quando si effettua lo scrutinio?
Lo scrutinio deve svolgersi per tutte le sedi di voto il 20 aprile 2018.
3.2 Come avviene l’assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?
La Commissione elettorale acquisisce i risultati dello scrutinio e procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste (Regolamento articolo 17 comma 1).
Abbiamo già messo disposizione sul nostro sito un semplice foglio elettronico (in formato .xls per Excel) per calcolare i seggi sulla base dei voti riportati. Scarica il foglio di calcolo.
Successivamente, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati
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