Infatti si sono svolte, in data 20 e 21 prima della data del 26 marzo fissata dal Tribunale per l’udienza e per di più con una scarsa partecipazione (ad esempio alle scuole Fortuzzi hanno partecipato solo 10 bambini su circa 250 e solo i 10 genitori che li accompagnavano).
Conseguentemente i ricorrenti hanno dovuto rinunciare alla istanza di sospensiva divenuta inutile a causa della scelta dell’istituzione scolastica.
I ricorrenti hanno chiesto formalmente al Tar di fissare quanto prima la discussione del merito, per evitare il riproporsi in futuro del problema. E il Presidente in udienza ha dichiarato pubblicamente la disponibilità del Tar a valutare una fissazione veloce entro l’anno.
L’istituzione scolastica ha tentato di attribuire la responsabilità della tempistica ai parroci, che non avrebbero avuto altre disponibilità, mentre poi dalle carte è emerso che quelle dei parroci erano solo “proposte” di date, e anzi una di queste era successiva al 26 marzo.
I ricorrenti ritengono che procedere alle benedizioni senza attendere il giudizio di un giudice terzo sia stata una forzatura, malamente argomentata, esercitata peraltro da chi aveva preteso di bollare come violenta l’iniziativa più che legittima del ricorso al giudice amministrativo, assunta da chi ritiene che sia stata violata la legge.
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