La cattiva abitudine di alcuni Dirigenti Scolastici di “sdoppiare” le classi o lasciarle “scoperte” in caso di assenza dell’insegnante, è del tutto illegittima e può determinare la sua responsabilità diretta.
Il Dirigente Scolastico non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la continuità didattica quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome.
Le indicazioni del Miur che riportiamo in sintesi chiariscono come si deve procedere sia per la sostituzione del personale assente sia per gli aspetti finanziari.