La confusione creata dal Ministero dell’istruzione, prima con la Circolare n. 6103/2012 e poi con il D.M. n. 53/2012 in cui esplicitava che “per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori o comunque presso Enti o Scuole autorizzati dall’Opera Nazionale Montessori”, è stata nuovamente censurata in Tribunale.
La recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 6 marzo 2014 conferma che nessun fondamento normativo autorizza il MIUR a discriminare i docenti che hanno frequentato un corso di specializzazione a indirizzo didattico differenziato presso Enti diversi dall’Opera Nazionale Montessori. Di conseguenza, il titolo da questi ultimi posseduto, se conseguito a norma dell’art. 46 R.D. n. 577/28, è parimenti abilitante e dà pieno diritto all’inserimento sia nelle relative Graduatorie a Esaurimento, sia nelle Graduatorie d’Istituto. La docente, che si è rivolta presso il nostro Studio Legale, lamentava la mancata attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di regolare convocazione pervenuta dalle specifiche Graduatorie d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato aveva, però, negato l’attribuzione della supplenza temporanea alla ricorrente con l’esplicita motivazione che il titolo di specializzazione posseduto non fosse stato rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori o da ente da quest’ultima autorizzato e aveva anche provveduto a richiederne la cancellazione dagli elenchi degli specializzati, segnalando la ricorrente all’Ambito Territoriale di competenza. Il Giudice del Lavoro ha, invece, nuovamente riconosciuto l’assoluta validità del titolo di specializzazione a indirizzo differenziato Montessori rilasciato dall’Ente in possesso di specifica autorizzazione ministeriale, ribadendo che alcuna “esclusiva” può essere conferita attraverso un qualsiasi atto amministrativo non avente valore di legge.
In sentenza, infatti, viene confermato che: “dalla disposizione, di rango legislativo (art. 46 del r.d. n. 577 del 1928) posta in materia, si evince che lo svolgimento dei corsi di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo un indirizzo didattico differenziato (quale l’indirizzo Montessori) per gli insegnanti della scuola materna previsti, possono essere tenuti da persone fisiche e associazioni, di diritto pubblico o di diritto privato (dotati di soggettività giuridica, una volta chiamati “enti morali”), che debbono, comunque, essere autorizzati dal Ministero secondo la sua valutazione di discrezionalità amministrativa. Ovviamente, il legislatore ordinario può ben prescrivere che il rilascio dei titoli abilitanti all’insegnamento nei corsi suddetti, sia riservato soltanto a certi istituti particolarmente qualificati, ma – in base al principio di gerarchia delle fonti – detta deroga limitativa non può essere dettata da norma di rango inferiore quale un atto amministrativo”. Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha rilevato che la ricorrente era senza dubbio “in possesso di titolo di Specializzazione (all’insegnamento del metodo Montessori) rilasciato da associazione che ha ricevuto l’autorizzazione ministeriale”.
L’Amministrazione convenuta è stata, altresì, condannata al risarcimento del danno subito dalla docente (pari alla retribuzione da essa non percepita a causa della mancata stipula del contratto di lavoro a tempo determinato), nonché al riconoscimento del relativo punteggio spendibile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
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