Detti corsi (ormai si tratta dell’ultima possibilità) sono regolati dal D.L. n. 297/94 “Testo Unico”, all’art. 191, che riprende la C.M. 29/12/1969, n. 3350. La C.M. non presenta alcuna novità nè cambiamento rispetto agli anni passati. Il Miur, ancora una volta, ha confermano immutate le istruzioni impartite con la C.M. n. 80 del 19/10/2005.
Per l’attivazione dei corsi occorre l’autorizzazione del competente Direttore generale regionale e devono essere comunicati al Miur, (Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione del bilancio, delle risorse umane e della informazione) i nominativi dei componenti del comitato dei docenti, costituito annualmente con la presidenza di un docente universitario. I compiti di direzione e di vigilanza sono affidati ai dirigenti scolastici presso i quali i corsi sono organizzati e attivati in presenza di almeno 20 domande di iscrizione.
La durata del corso integrativo va dal 21 ottobre 2013 al 23 maggio 2014. La frequenza da parte dei diplomati “quadriennali” è obbligatoria: l’assenza da 1/3 delle lezioni non consente l’ammissione al colloquio finale. Solitamente questi corsi sono tenuti il pomeriggio.
Al termine del corso gli studenti sostengono un colloquio finale su tutte le materie di studio da loro seguite, tenuto davanti ad una commissione presieduta dal docente universitario coordinatore e composta dei docenti di corso. Tale colloquio si conclude con un attestato di idoneità (o di inidoneità) per l’iscrizione ai corsi di laurea secondo quanto disposto dalla legge. Il colloquio finale tende ad accertare la preparazione e la formazione dello studente, non già in ordine alla semplice acquisizione di contenuti culturali, ma come prima verifica di una maturità integrata, ritenuta presupposto sufficiente per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea. Data questa sua finalità, il colloquio si svolge al di fuori di ogni restrizione formale, e verte sui concetti essenziali