Siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico, fra qualche giorno, su tutto il territorio nazionale, sarà terminato l’anno scolastico e si riuniranno i consigli di classe per scrutinare i voti finali di milioni di studenti.
Nel Molise e nelle Marche la scuola ha chiuso i battenti già ieri 4 giugno, in Emilia Romagna la scuola chiuderà domani 6 giugno, mentre il 7 giugno chiuderanno i portoni delle scuole abruzzesi, poi sarà la volta di Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Veneto, territori in cui l’anno scolastico che terminerà mercoledì 8 giugno, il 9 giugno sarà la volta di Piemonte, Sicilia e Basilicata, l’anno scolastico terminerà il 10 giugno in Toscana e Sardegna e in fine , sabato 11 giugno sarà la volta di Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. In Trentino Alto Adige l’anno scolastico terminerà a Bolzano il 16 giugno e a Trento il giorno 11 giugno.
Quindi gli scrutini finali saranno svolti a seconda le regioni, dal 6 giugno al 18 giugno 2016. Quali sono le regole per un corretto svolgimento degli scrutini finali? Innanzitutto lo scrutinio deve essere presieduto dal DS o da un docente del Consiglio di classe delegato dallo stesso DS.
Qual è la norma che legittima tale delega? Un’altra domanda che ci poniamo, visto che ci risulta che a volte capita che sia il vice-preside a presiedere uno scrutinio: “Può il Ds delegare il vicario della scuola a presiedere un consiglio di classe?”.
La norma di legge che legittima la delega fatta dal Ds ad un docente della classe a presiedere uno scrutinio è scritta nell’ art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94, in tale articolo è scritto: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”.
È bene precisare che la presidenza di un Consiglio di classe può essere affidata, con delega scritta da parte del dirigente scolastico, solamente ad un docente che sia membro dello stesso Consiglio, e quindi non può essere delegato a ricoprire questo ruolo uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe scrutinata. Se invece il DS fosse assente dal servizio ad esempio per malattia, allora in questa particolare situazione, il vicario assume il ruolo di facente funzione del Ds e quindi potrà essere delegato a presiedere lo scrutinio anche di una classe di cui non è docente. In una fase importante e delicata come quella degli scrutini finali, bisognerebbe evitare di fare presiedere un Consiglio di classe, con una delega strampalata, a persone non legittimate a ricoprire questo ruolo, in quanto si metterebbe a rischio tutto l’operato dello scrutinio che, in caso di ricorsi e contenziosi, troverebbe ragione per essere annullato e ripetuto nuovamente in modo regolare.
Infine è utile ricordare che per le scuole secondarie, i voti proposti dai singoli docenti in sede di scrutinio, devono essere assunti e condivisi con l’intero Consiglio di classe che è l’organo preposto alla valutazione degli apprendimenti di ogni singolo alunno. Infatti ai sensi del DPR 122/2009 agli art.2 e 4, i voti degli scrutini sono solo “proposti” dal docente, ma poi devono essere ratificati o modificati dal consiglio di classe.
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