Può un assistente tecnico della scuola utilizzare il titolo di “professore” qualora sia laureato? (anche per l’accesso alla professione è sufficiente il titolo di diploma di scuola superiore).
L’assistente tecnico, detto anche assistente di laboratorio o tecnico di laboratorio a seconda dei contesti, è la figura che si occupa, negli istituti scolastici statali di gestire l’ambito tecnico relativamente alle nuove tecnologie. Il titolo richiesto per l’accesso a tale figura è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo specifico. Il tecnico di laboratorio segue l’attività didattica e fornisce specifico apporto tecnico nell’uso e nella manutenzione delle tecnologie.
L’assistente tecnico è un profilo professionale appartenete agli ATA, pertanto l’orario di lavoro, le mansioni, lo stipendio e le graduatorie per le supplenze fanno riferimento al personale tecnico amministrativo. La sua figura non è da non confondere con l’insegnante tecnico-pratico che è un vero e proprio docente e quindi partecipa a tutte le attività didattiche e collegiali.
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Come si legge su Il Sole 24 Ore, l’attività di insegnamento è una professione regolamentata in base al D.lgs 206/2007. Tale attività può essere esercitata solo tramite titolo professionale (e bisogna avere una qualifica professionalizzante per farlo).
Per diventare docenti in Italia, ad oggi, c’è da compiere un percorso di formazione ben strutturato: conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento; conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Pertanto, può fregiarsi del titolo di “professore di scuola secondaria” solo chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento. Dunque l’assistente tecnico non può essere definito professore. L’articolo 498 del Codice penale punisce l’usurpazione del titolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro.
Di contro però si vuole evidenziare che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze in un allegato alla delibera n. 6 del 25 novembre del 2009 riferendosi al titolo di professore da parte degli avvocati scrive: “è noto che l’articolo 21, canone quarto, del vigente codice deontologico dispone che l’avvocato possa utilizzare il titolo accademico di professore solo se docente universitario di materie giuridiche, in tal caso specificando la qualifica, l’insegnamento e la facoltà”.
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