«Norme per incentivare l’insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere»: questo il titolo del Ddl che la relatrice e senatrice Rosa Maria Di Giorgi (Pd), porta al Senato nella commissione Istruzione che nei giorni scorsi ne ha iniziato l’esame.
Negli ultimi anni, spiega al Sole 24 Ore la senatrice, il numero delle «filiazioni» italiane di università ed istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri è decollato tanto che l’Italia è il secondo Paese europeo, dopo solo il Regno Unito, scelto dagli studenti nordamericani per un soggiorno di studio, «con grandi benefici per il nostro Paese», mentre l’esigenza di approvare questo Ddl «di iniziativa parlamentare» nasce dal fatto che le norme risalgono ormai a quasi vent’anni fa (la legge n. 4 è del 1999). E per studenti stranieri e docenti spesso la vita in Italia non sia facile costretti come sono a fare lo slalom tra norme che a esempio «costringono gli studenti a rinnovare troppo spesso il permesso di soggiorno come fossero immigrati» e i professori a scontrarsi con i paletti sui contratti a tempo determinato. In particolare il problema dei permessi di soggiorno viene superato dal Ddl estendendo agli studenti stranieri – nel caso il soggiorno di studio non superi i 120 giorni – la disciplina della dichiarazione di presenza che sarà sottoscritta dal legale rappresentante della filiazione obbligato tra l’altro a comunicare alle autorità di pubblica sicurezza ogni variazione del soggiorno dello studente, come il cambio di domicilio, l’interruzione anticipata del soggiorno di studio o l’ irreperibilità.
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Tra i paletti del Ddl c’è invece l’indicazione delle aree delle discipline in cui la filiazione può legittimamente attivare corsi in Italia e il fatto che il singolo insegnamento non possa durare per oltre dodici mesi. In questo senso le istituzioni dovranno inviare al Miur entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco degli insegnamenti tenuti dalla filiazione e degli studenti che li hanno frequentati, nei dodici mesi precedenti.