Sembra quasi impossibile solo pensare che un dirigente possa negare tale diritto a un docente che vuole aggiornarsi sempre più, per realizzare al meglio la sua professione.
Il CCNL/SCUOLA definisce la partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione un diritto del personale scolastico “in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tale diritto, secondo quanto si evince al comma 3 dell’art. 64, compete al personale docente con contratto sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
Il comma 121 della suddetta legge istituisce la carta elettronica del docente per la somma di 500 euro al fine di sostenere la formazione continua dei docenti al fine di valorizzarne le competenze professionali. Carta che, come ha spiegato l’avv. Caudullo in un nostro precedente articolo, spetta anche ai docenti non di ruolo.
Nell’ambito del diritto a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione i docenti hanno diritto a fruire fino a 5 giorni per anno scolastico con l’esonero dal servizio e con la sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Nei suddetti 5 giorni il docente che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche é considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. Fermo restante che va assicurato il finanziamento in via prioritaria alle iniziative di formazione e aggiornamento “per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa”.
In merito al diritto dei docenti di partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento l’agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazione (ARAN), con la nota 059 del 2013 ha confermato quanto espresso dall’art. 64 del CCNL del 2007.
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