La Legge di Stabilità 2016, approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2015, ha destinato nuove risorse all’edilizia scolastica. Il comma 754 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica pari a:
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495 milioni di euro per l’anno 2016,
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470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020,
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400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Fatta questa premessa è utile sapere che usualmente le risorse finanziarie necessarie a svolgere interventi di edilizia scolastica devono essere reperite nei bilanci degli Enti Locali, Comuni e Province/Città Metropolitane, che possono impiegare risorse proprie ovvero risorse che sono loro trasferite dalle Regioni o direttamente dallo Stato medianti programmi straordinari quali ad esempio: l’operazione “ Decreti Mutui”, il contributo dell’ “otto per mille”, il “Fondo straordinario per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico”. Gli Enti possono avvalersi anche dei finanziamenti europei: i “programmi comunitari dei fondi strutturali” e il “Fondo sviluppo e coesione”. Indipendentemente dalla fonte di finanziamento, è sempre l’Ente locale proprietario dell’immobile che dovrà occuparsi della gara di appalto per lavori, servizi o forniture, curando il procedimento amministrativo e decisionale, dalla fase di progettazione fino a quella di acquisto degli arredi.