Tra le tante questioni che affliggono il mondo della scuola, ve n’è una che coinvolge migliaia di docenti precari e che ha innescato un contenzioso con il Miur che dura da anni, con migliaia di ricorsi prima al Tar del Lazio e successivamente ai Tribunali ordinari territoriali.
L’oggetto del contendere è la valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo assimilato per legge, nelle graduatorie del personale docente. L’art. 20 della legge n. 958/86, mai abrogata e tuttora vigente, prevede che il servizio militare di leva prestato dopo il 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore della citata legge, è sempre valutabile nelle graduatorie dei docenti, purchè prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso all’insegnamento.
Così è stato fino all’entrata in vigore della legge 4/6/2004 n. 143 di conversione del decreto legge 7/4/2004 n. 97, che ha modificato la tabella di valutazione dei titoli, cancellando il punteggio per il servizio militare precedentemente riconosciuto. La cancellazione del punteggio vale soltanto per i docenti, mentre continua ad essere riconosciuto per il personale Ata.
Da allora è nato un contenzioso tra docenti precari e Miur che dura tuttora, Sono stati prodotti migliaia di ricorsi, sia individuali che collettivi, dinanzi al Tar del Lazio per anni ritenuto giudice competente, che ha emesso migliaia di ordinanze sospensive a favore dei ricorrenti; moltissime volte il Miur è stato commissariato e condannato a pagare le spese processuali.
Ma il Miur testardamente ha sempre proposto appello, con spreco di denaro pubblico che andrebbe utilizzato per migliori finalità. A seguito dell’ordinanza n. 11 del 12 luglio 2011 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che, accogliendo le tesi della suprema Corte di Cassazione, stabilisce che competente a dirimere le controversie concernenti le graduatorie del personale scolastico è il giudice ordinario e non più quello amministrativo, il Tar del Lazio ha rigettato tutti i ricorsi pendenti per difetto di giurisdizione.
Così migliaia di ricorrenti, che avevano già ottenuto un’ordinanza cautelare ed erano in attesa di sentenza definitiva, han dovuto riproporre i ricorsi dinanzi ai giudici del lavoro ed anche in queste sedi il Miur è risultato soccombente ed innumerevoli sono ormai le sentenze che hanno accolto e continuano ad accogliere le tesi dei ricorrenti.
Ciononostante il Miur continua ad impugnare le sentenze ed a proporre appello, sebbene condannato anche al pagamento delle spese processuali che cominciano a diventare ingenti, rimandando sine die la risoluzione del problema, complici i sindacati che prima hanno spinto per l’abrogazione della norma, in nome di una male intesa parità tra i sessi che ha finito per privilegiare le donne che, esenti dagli obblighi di leva, potevano effettuare supplenze e corsi di formazione scalando le graduatorie, mentre i loro colleghi maschi erano bloccati dai doveri di leva, adesso promuovono migliaia di ricorsi divenuti un lucroso business, ma non fanno nulla per modificare la tabella di valutazione dei titoli, che risolverebbe definitivamente l’annoso problema.
Ripristinare la valutazione del servizio militare e sostitutivo svolto non in costanza di servizio è un atto di giustizia verso quei docenti precari che hanno sacrificato un anno (o più) della loro vita al servizio dello Stato, perdendo opportunità formative e di lavoro. Se alle sconfitte nei tribunali per il servizio militare, aggiungiamo quelle più onerose che il Miur sta subendo nei ricorsi contro le graduatorie di coda che, sebbene annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, continuano a tenere banco nei tribunali, con condanna oltre alle spese anche a sostanziosi risarcimenti, possiamo ben definire il Miur un Ministero ottuso, altro che “buona scuola”.
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