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Un sindaco non può imporre la chiusura di una scuola per rischio sismico

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La sentenza 21175/2019 del 15 maggio 2019 della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro due sindaci pro-tempore e un assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano (Modena), per non aver imposto la chiusura di una scuola materna a rischio sismico.

La scuola materna oggetto della sentenza ha un indice di rischio sismico pari a 0,26, in linea con le NTC 2018. Per la Cassazione quindi, le scuole con un indice di rischio sismico basso non sono inagibili, e quindi soggette a chiusura, a priori; i terremoti non sono eventi prevedibili.

Il punto è che anche un basso indice di rischio sismico rende un immobile soggetto a rischio di crollo, seppure in linea con le NTC. In sintesi, la tesi della Cassazione dichiara che sindaci e i relativi comuni hanno soltanto l’obbligo di programmare la manutenzione e l’adeguamento degli edifici scolastici a rischio sismico, e non di imporne la chiusura.

Si ricorda che con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n. 42 è stato approvato l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018 ), testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.

Si ricorda inoltre che le NTC 2018 individuano gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.