In prossimità dell’incontro delle organizzazioni sindacali convocate all’ARAN il 20 novembre 2018, per l’avvio dei lavori della tanto agognata Commissione sull’ordinamento professionale del Personale ATA (art. 34 CCNL 2016-2018) vorremmo chiedere alcune riflessioni in merito alla figura dell’Assistente tecnico per una piena e meritata valorizzazione.
Probabilmente la figura dell’Assistente tecnico di laboratorio è stata creata per tamponare momentaneamente una lacuna nella gestione dei laboratori presenti nelle scuole di II grado, a carattere professionale e non. (Attualmente i laboratori sono presenti in ogni ordine di scuola, dalla materna alla scuola superiore di I grado, ma non è stata ancora prevista tale figura).
Nonostante però l’epica stesura di ben 330 pagine di corrispondenza titoli/laboratori, allegate all’O.M. 59/94, tale lacuna però, nel corso degli anni, è rimasta tale, al punto che persino lo statino stipendiale dei Tecnici di laboratorio è rimasto “lacunoso”, ad evidenziare ancor più la mancanza di una volontà di crescita riferita a questa tipologia di personale (L’inquadramento è infatti titolato “Assistenti amministrativi ed equiparati”. Ma equiparati a chi?)
Il servizio svolto dall’Assistente tecnico (Area B) si articola esclusivamente sulla didattica laboratoriale e sul monitoraggio dell’efficienza delle apparecchiature tecnologiche presenti appunto nei laboratori. Non ha quindi nessuna attinenza col lavoro amministrativo della segreteria, né si avvicina in alcun modo a quello dei collaboratori scolastici (Area A/As).
Per l’Assistente tecnico non esiste progressione di carriera (La figura di Coordinatore tecnico, Area C è presente solo sulla carta). A differenza del profilo di Assistente amministrativo per cui esiste un percorso concorsuale ad Area superiore della stessa tipologia (D.s.g.a.)
Per precisa norma contrattuale l’AT è tenuto all’autoformazione (che nel caso specifico è estremamente importante) e per cui non è previsto alcun “bonus” a differenza dei docenti.
Per diretta (e volutamente punitiva) norma, questa figura (In quanto facente parte del personale ATA) è posta alle dirette dipendenze del D.s.g.a. (Direttore dei servizi generali ed amministrativi) anche se la figura del D.s.g.a. non ha specifiche competenze in ogni singola Area di laboratorio (e come
potrebbe averle?) ed anche se il lavoro degli Assistenti tecnici si svolge integralmente sulla didattica.
E’ un controsenso evidente.
Inoltre, sempre per volontà punitiva, il tecnico di laboratorio (che svolge 24 ore di laboratorio didattico alla settimana + 12 di manutenzione) è costretto a permanere a scuola anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica (perché equiparato agli Assistenti amministrativi) arrecando, ove non fosse chiaro, un palese aggravio alla spesa pubblica (egli può permanere unicamente nei laboratori di propria competenza che dovranno quindi essere attivati e funzionanti, a pro di che VISTO la sospensione delle attività didattiche?)
Tale norma confligge chiaramente con quella che vede i docenti ITP (con i quali tra l’altro l’AT condivide il titolo di accesso) non obbligati alla permanenza a scuola nei periodi di sospensione dell’attività didattica (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29).
Un tentativo encomiabile per porre rimedio a questa “confusione normativa” fu fatto nel 2008, ad opera del deputato della XVI Commissione cultura, On. Angela Napoli, con la P.d.L. 809 in cui si evidenziava la necessità di creare i ruoli dei Tecnici di laboratorio e il loro distacco dal Personale ATA.
Forse, per l’allora esiguo numero dei lavoratori di questo comparto la proposta cadde nel dimenticatoio. Oggi però è necessario cogliere l’opportunità che viene resa in questi giorni, dato che oltretutto, nel frattempo gli Assistenti tecnici sono cresciuti di numero ed attualmente superano la soglia delle 16.000 unità.
Assistenti Tecnici Miur