Finora sembrava assodato che le ferie non godute non possono essere monetizzate in nessun modo. E invece non è così: un giudice del lavoro della Calabria inverte la rotta.
Una sentenza importante quella che arriva dal Tribunale di Reggio Calabria, in cui viene riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute a una Dirigente Scolastica che durante l’ultimo anno di servizio, prima della quiescenza, ha dovuto interrompere le ferie per una malattia durata fino al giorno dell’avvenuta pensione. Si tratta di una recentissima sentenza del 14 gennaio 2016, in cui il giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D’Ingianna ha condannato il Miur al pagamento dell’indennità delle ferie non godute di una Ds nella misura di 38 giorni, per una somma complessiva di 5.867,60 euro lorde delle ritenute.
Molto soddisfatto si dice l’Avv. Giuseppe Morabito legale della dirigente scolastica a cui non era stata riconosciuta l’indennità delle ferie non godute. L’avv. Morabito, esperto anche di normativa scolastica, parla di sentenza importante che farà giurisprudenza, visto che di casi simili in Italia ce ne sono altri.
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Nello specifico la Ds aveva ricorso perché chiedeva la retribuzione delle ferie che non aveva potuto godere nell’anno scolastico 2010/2011. Infatti nel periodo in cui avrebbe dovuto fruire delle ferie , la Ds comunicava all’Amministrazione l’interruzione delle ferie per malattia dal 13 luglio 2011 fino al 16 agosto 2011 , poi protrattasi fino al 31 agosto 2011.
In buona sostanza la Ds, che il primo settembre 2011 entrava in pensione, non aveva potuto godere di 38 giorni di ferie, 6 riferiti all’anno scolastico 2009/2010 e 32 all’anno 2010/2011, e quindi chiedeva l’indennità delle ferie che invece il Miur non accordava. In fase di dibattimento la parte resistente eccepiva la prescrizione della richiesta di ferie non godute nell’anno scolastico 2009/2010 in quanto decorso un quinquennio e non usufruite nel primo semestre dell’anno successivo come disposto dal comma 11 dell’art.16 del CCNL per il personale Dirigente Scolastico Area V e poi eccepiva anche sul fatto che non aveva diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute in quanto la stessa Ds avrebbe avuto 10 mesi di tempo per organizzare e programmare la fruizione delle ferie residue e invece si è ridotta all’ultimo momento e a ridosso della data del pensionamento.
Inoltre la parte resistente ha ritenuto di non dovere monetizzare le ferie non godute, in quanto la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non è né automatica né generale e che il mancato pagamento è da imputarsi esclusivamente all’imprudenza della Ds nel chiedere le ferie alla fine del suo mandato lavorativo.
La sentenza, invece, ricorda che il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa inserita nell’art.36 comma 3 della Costituzione, dove in concreto se le ferie non sono effettivamente fruite , anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva sia con carattere risarcitorio e sia di erogazione retributiva. Per cui il giudice del lavoro di Reggio Calabria ha sentenziato che, per la questione della prescrizione dei 6 giorni di ferie non godute nel 2009/2010, la prescrizione eccepita dal Miur è infondata alla luce del fatto che l’indennità sostitutiva, in mancanza di diversa disposizione, soggiace al termine decennale non potendosi applicare la prescrizione breve dell’art.2948 del codice civile non riguardando erogazioni periodiche. Inoltre il giudice ha deciso che anche le ferie del 2010/2011 vanno retribuite alla DS perché non è a lei imputabile il fatto di non averle godute.
A tal proposito il giudice fa presente che non c’è mai stata alcuna specifica disposizione emanata dall’amministrazione per porre la Ds in ferie d’ufficio e di imperio per cui neppure può dirsi avvenuto un irragionevole rifiuto del dipendente e che il motivo per cui non ha goduto delle ferie è una causa non imputabile al volere dello stesso del dipendente che ha regolarmente presentato i certificati di malattia.
Tuttavia il giudice fa presente nella sentenza che, nella presente vicenda, non viene attuato l’art.5 comma 8 del D.l. 95 del 2012 convertito in legge n.135/2012 non avendo carattere retroattivo rispetto ad un fatto avvenuto nel 2011. Una domanda sorge spontanea: “Come sarebbe stata la sentenza se la vicenda si fosse svolta nel 2015?”.
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