Categorie: Politica scolastica

Unicobas: “Sciopero degli scrutini, ecco come avverrà”

Lo sciopero degli scrutini e della compilazione e della consegna delle schede di valutazione nella Scuola Primaria è legale. Le condizioni di legge secondo le quali il blocco scrutini è LEGITTIMO sono sostanzialmente due: a) ciascun docente può scioperare al massimo per le SUE prime due giornate di SCRUTINI (anche se non convocati in due giorni consecutivi e non necessariamente nei primi due gg. dopo il termine delle lezioni); b) devono essere esclusi dallo sciopero gli scrutini delle classi terminali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (esami di qualifica compresi) ma non la Quinta della Primaria.

 

Per essere precisi sino alla virgola, ricorderemo che una proclamazione analoga alla nostra venne fatta a fine Maggio del 2005 da Cgil, Cisl e Uil, che indissero in Piemonte uno sciopero considerato assolutamente LEGITTIMO dal Garante. E FU PROPRIO LA CISL, che oggi sbraita contro il blocco scrutini, a chiarirlo così sul suo sito: “l’astensione interesserà i primi 2 giorni previsti dal calendario degli scrutini predisposto da ogni singola istituzione scolastica; i singoli lavoratori aderiranno con scioperi articolati di durata oraria in coincidenza con l’inizio delle operazioni di scrutinio del consiglio di classe di cui fanno parte”. Vd. link: http://cislscuolatorino.it/scrutini-in-piemonte-comunicato/

 

QUESTA È LA PROCLAMAZIONE DELL’UNICOBAS (la prima, alla quale le altre sigle devono conformarsi): lo sciopero ha inizio “a partire dal primo giorno successivo al termine delle lezioni secondo i calendari regionali, e precisamente per i primi due giorni stabiliti dai singoli Istituti per gli scrutini e tutte le attività connesse, ivi comprese compilazione e consegna delle schede di valutazione nella Scuola Primaria. Dallo sciopero sono esclusi gli scrutini e le attività connesse, propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione”.

 

LO SCIOPERO È PROCLAMATO PRECISAMENTE per i primi due giorni di scrutinio di ogni singolo docente secondo le convocazioni delle singole scuole dopo il termine delle lezioni (non contando le classi terminali, escluse dallo sciopero). …Ergo NESSUNA sanzione, né pecuniaria, né disciplinare può essere comminata a chi seguirà queste indicazioni di sciopero.

 

Lo sciopero scatta dopo il termine delle lezioni fissato in ogni regione MA NON SI LIMITA NECESSARIAMENTE AI PRIMI DUE GIORNI.

Questo è l’unico modo per rendere fattibile lo sciopero degli scrutini. L’Unicobas non ha indicato un calendario che LIMITA LO SCIOPERO ai primi due gg. dopo la chiusura delle lezioni nelle varie regioni, perché ciò avrebbe consentito e presidi e ministero di collocare e/o spostare gli scrutini dopo i primi due gg., SOTTRAENDO GLI SCRUTINI ALLO SCIOPERO.

 

INDICANDO NELL’INDIZIONE DELLO SCIOPERO – esattamente come ha fatto l’Unicobas – che si bloccano i primi due giorni di scrutinio secondo il calendario delle singole scuole  si consente di scioperare in qualsiasi data successiva al termine delle lezioni nella quale vengano convocati i primi scrutini e non soltanto nei due giorni successivi al termine delle lezioni. Ad esempio, per l’Emilia Romagna, dove le scuole chiudono il 6 Giugno, al contrario dei soli 8 e 9 Maggio (come indica il calendario che un’altra sigla sta facendo superficialmente girare), lo sciopero è possibile anche per i primi due scrutini eventualmente convocati a partire dai giorni successivi se le singole scuole non li hanno previsti espressamente per 8 e 9. Lo stesso vale per tutte le altre regioni: lo sciopero scatta dopo il termine delle lezioni, ma non solo per i primi due giorni successivi, bensi per le prime due giornata di scrutinio, indipendentemente dalla data.

 

La proclamazione dello sciopero e le informazioni da dare alla categoria devono essere chiare e consentire che lo sciopero possa avvenire comunque, sia che i presidi convochino gli scrutini immediatamente nei primi due giorni successivi alla chiusura delle lezioni, sia che invece li convochino per la prima volta nel terzo, quarto, quinto giorno successivo al termine dell’anno scolastico.

Non dobbiamo consentire loro di scavalcarci !!! POSSIAMO BLOCCARE GLI SCRUTINI NEI PRIMI DUE GIORNI DI CONVOCAZIONE E LO DOBBIAMO FARE !!!

Come si può scioperare: sia non presentandosi alla seduta di scrutinio, sia dichiarandosi in sciopero ed andandosene all’inizio della seduta stessa (facendo verbalizzare che ci si dichiara in sciopero). Perché lo scrutinio sia valido occorre il ‘collegio perfetto’: quindi per nullificarlo basta scioperare uno per volta (due, qualora occorra battere la pratica contra-legem, ma invalsa in alcune scuole in caso di malattia ed a volte reiterata anche in caso di sciopero, della sostituzione da parte del dirigente). Creare una cassa di solidarietà nella quale ogni docente può versare 10/15 euro per rifondere quota-parte della trattenuta operata su chi sciopera.

 

La precettazione, per legge, è prevista solo in caso di blocco degli scrutini delle classi propedeutiche agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, E QUINDI NON È POSSIBILE PER IL NOSTRO SCIOPERO, dal quale sono infatti escluse le classi terminali. La precettazione la può disporre solo il Prefetto: in nessun caso la può mettere in atto un dirigente scolastico se non c’è un’ordinanza prefettizia. Peraltro, la legge sugli scioperi ESCLUDE qualsiasi azione di rilevanza PENALE: solo nel caso di blocco delle classi terminali è prevista un’AMMENDA (sanzione amministrativa a mero carattere economico e disciplinare interno).

Perchè non si possono convocare scrutini prima del termine delle lezioni: l’art. 193/1 del D.Lgs. n. 297/1994 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. Dopo l’approvazione della L. 226/2005, questa regola resta assolutamente valida per la Scuola Primaria. Ma per l’intera istruzione pubblica continua a vigere la ratio che prevede che la valutazione finale (proprio perché tale) debba aver luogo DOPO il termine delle lezioni. Vale comunque assolutamente il calendario del piano delle attività approvato dal Collegio Docenti: è illegittima qualsiasi anticipazione delle convocazioni di scrutinio decisa unilateralmente dal dirigente scolastico.

Redazione

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