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Unificare l’area sostegno per le superiori?

Se si è ritenuto di attendere ancora per l’unificazione delle aree nell’ambito delle Gradatorie ad Esaurimento (ex permanenti) in nome di un presunto diritto acquisito alla posizione che, invero, data la riapertura a pettine delle medesime avverrà, visto che con i trasferimenti ci sarà un rimescolamento delle posizioni in barba ai “diritti acquisiti” – perché non realizzarla per tutte le fasce delle Graduatorie di Istituto, in modo da consentire ai docenti che hanno maggior punteggio di avere quantomeno la precedenza nell’attribuzione delle supplenze?
Tra l’altro per il sostegno non si può parlare di vere e proprie graduatorie, bensì di elenchi in cui annualmente avvengono cambiamenti che continueranno ad esserci a causa della possibilità di acquisire il titolo di sostegno anche  tanti anni dopo l’abilitazione, possibilità offerta ai docenti che per abilitarsi hanno sostenuto concorsi a cattedra o semplici corsi abilitanti riservati.

In effetti, La suddivisione degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in 4 aree – scientifica (AD01) – umanistica (AD02)- tecnica professionale artistica (AD03) – psicomotoria (AD04) non trova riscontro nella Legge 104 del 1992, che dispone allo stesso modo per tutti i gradi di scuola e, inoltre, di fatto non viene attuata nelle scuole, dove di tale suddivisione non si tiene affatto conto.
Finora il docente di sostegno è stato, a dispetto dell’area, un factotum, indipendentemente dall’area di appartenenza: a lui è stato chiesto da parte delle famiglie, dei coordinatori di sostegno, dei dirigenti scolastici e perfino da parte degli stessi colleghi curriculari, di affiancare questi ultimi in tutte le discipline e di seguire gli alunni in base alle loro necessità, mutevoli e non cristallizzabili. Il l comma 5 dell’articolo 13 della Legge summenzionata, recita infatti così: “Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato”.
Il problema è stata l’espressione “nelle aree disciplinari”, riferita alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati». A ben considerare le aree di cui parlano i due importanti documenti Pdf (profilo dinamico funzionale) e Pei (piano educativo individualizzato) – che descrivono le necessità degli alunni
nonché i loro punti di forza, da valorizzare con interventi mirati, e di debolezza da cercare di superare –
nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;
tant’è che le voci “area scientifica”, “area umanistica”, “area tecnica professionale artistica”,
“area psicomotoria” in tali documenti non si ritrovano. Infatti mentre nel Pdf si parla piuttosto di Assi, cognitivo, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio prassico, neuro psicologico, dell’autonomia, senso percettivo, dell’apprendimento; nel Pei le Aree di cui si parla non sono quelle corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma sono, invece, l’area cognitiva, quella neuropsicologica, la linguistico comunicativa, dell’apprendimento scolastico, la psicomotoria, quella personale e dell’autonomia, l’area socio affettiva.
Tali assi i docenti di sostegno – insieme ai docenti curriculari – li curano tutti e compilano in ciascuna loro parte i documenti che li ricomprendono, poiché gli alunni con disabilità sono prima di tutto “persone” da prendere in considerazione nella loro interezza senza una parcellizzazione in aree inutili o, sempre più spesso, pretestuose.
Dunque l’OM n. 78 del 23 marzo 1993 che riguarda soltanto l’insegnamento di sostegno nella scuola superiore, determina una corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso che, a ben vedere, avrebbe come unica logica  quella della tipologia di scuola in cui gli alunni si iscrivono. Secondo quanto dispone il DM 170 del 25/05/1995: lle scuole ad indirizzo tecnico professionale e artistico dovrebbero attingere i docenti di sostegno quasi del tutto dall’AD03 che ne ricalca la denominazione ossia “area tecnica professionale artistica” poiché le discipline professionalizzanti che connotano queste tipologie di scuole sono proprio quelle che ricadono nell’area citata e sono addirittura 132 e talmente tanto eterogenee tra di loro
da avvalorare il fatto che l’unico criterio adoperato per la ripartizione delle varie discipline nelle 4 aree
sia stato proprio quello del tipo di scuola in cui esse si insegnano.
Pertanto, allo stesso modo, i licei classici dovrebbero attingere dalla AD02 “area umanistica”, i licei scientifici in prevalenza dalla AD01 “area scientifica” mentre i docenti della AD04 “area psicomotoria” dovrebbero occuparsi degli alunni con disabilità di tipo motorio, dato che la classe di concorso che ricade in questa area è quella derivante dalla facoltà di scienze motorie.
Ma poiché neanche quanto dispone tale DM viene rispettato, perché mantenere in vita le aree?
Da qui la proposta di un’area unica per il sostegno a partire dalle graduatorie d’istituto e per tutte le fasce, non solo per la terza.
Silvana La Porta

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