Home Archivio storico 1998-2013 Riforme Università, alla Camera l’esame del DdL

Università, alla Camera l’esame del DdL

CONDIVIDI
Alla Camera dei deputati l’esame del disegno di legge di conversione (AC 1966) del D.L. n. 180 prosegue ora in Assemblea. Tra le modifiche al decreto legge del 10 novembre 2008 (il relativo disegno di legge è stato infatti approvato con modificazioni dal Senato in data 28 novembre), una riguarda le “disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università”: è stato, infatti, aggiunto un articolo che dispone che il comma 9 dell’art. 1 della legge n. 230/2005 è sostituito dai seguenti: “9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”.
Inoltre, al testo del decreto legge n. 180/2008 sono aggiunti altri articoli che riguardano, tra l’altro, la costituzione, presso il Miur, di un’Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nonché la valutazione dell’attività di ricerca. A tal proposito, gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del Dpr n. 382/1980, destinati a maturare dal 1º gennaio 2011, verranno disposti previo accertamento da parte dell’autorità accademica dell’effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche. Il nuovo testo del disegno di legge aggiunge che “la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale”.
Slitta al 31 marzo 2009 la data fissata al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 180 in cui si precisa che le modalità di erogazione delle risorse previste al precedente comma – relative ad uno stanziamento pari al 7% del fondo di finanziamento ordinario per le università e del fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 428, della Finanziaria per il 2008 (il contributo straordinario per il triennio 2008-2010 deciso dal Governo Prodi), da ripartire “prendendo in considerazione: la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi; la qualità della ricerca scientifica; la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche” – verranno definite (“entro il 31 dicembre 2008”) con successivo decreto Miur sentiti il Cnvsu e il Civr, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e quello di indirizzo per la valutazione della ricerca.
Il decreto legge detta, inoltre, nuove disposizioni per la formazione delle commissioni nei concorsi e per favorire il reclutamento di giovani ricercatori. Su quest’ultimo punto, viene precisato che “sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori” per i concorsi già banditi (in pratica, per questi concorsi non si terrà conto del turn over limitato al 20% dei pensionamenti, come previsto dalla manovra economica); per il futuro, nel triennio 2009-2011, le università statali che hanno i conti in ordine e rientrano nei parametri di bilancio ritenuti “virtuosi” potranno “procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente” (quindi, non più turn over con rapporto di 1 a 5 bensì un assunto ogni due pensionamenti) specificando che tale somma deve essere riservata almeno per il 60% all’assunzione di nuovi ricercatori.
Ma le università che hanno una spesa di personale oltre il 90% del finanziamento non potranno indire procedure di reclutamento di docenti e ricercatori. E i tagli ai finanziamenti previsti dalla legge n. 133 rischiano di produrre in molti atenei una condizione di squilibrio strutturale di bilancio che porterà a “sforare” la percentuale posta come limite per la spesa di personale e quindi ad un blocco totale del reclutamento.
Il suddetto decreto del 10 novembre scorso prevede altri interventi finanziari: per l’anno 2009 il fondo per la concessione di borse di studio a studenti meritevoli e con difficoltà economiche è incrementato di 135 milioni di euro, mentre per favorire la realizzazione di residenze universitarie vengono stanziati ulteriori 65 milioni di euro che consentiranno di aumentare la disponibilità di posti letto per gli studenti.