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Università, il Senato approva la riforma Gelmini

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La riforma dell’Università ha avuto il via libera del Senato. L’approvazione del discusso testo è avvenuta a Palazzo Madama, il 29 luglio, con 152 sì, 94 no ed un solo astenuto: dopo l’estate passerà all’esame della Camera e nelle intenzioni del ministro Gelmini dovrebbe essere definitivamente approvata entro l’inizio del prossimo anno accademico.
Per gli atenei rappresenta una revisione complessiva del sistema dopo decenni di annunci mai tradotti in legge. Se confermati anche a Montecitorio, i 22 articoli di legge (ne sono stati aggiunti tre rispetto al testo che aveva avuto il via libera ad ottobre dal Cdm) andranno infatti a rivedere l’organizzazione delle università e del suo personale (60mila docenti e 20mila ricercatori), ad iniziare dal reclutamento, avendo come obiettivo principale quello di “incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Come sottolineato dal relatore che ha presentato il testo all’aula di palazzo Madama, Giuseppe Valditara (Pdl), “il provvedimento rappresenta la più importante riforma della legislatura in materia di istruzione e di ricerca e affronta in modo organico i temi strategici per lo sviluppo del sistema universitario, ispirandosi ai principi della responsabilità e del merito“.
Più che soddisfatto il ministro Gelmini, che parla di “riforma epocale che consente all’Italia di tornare a sperare” perché rende l’università italiana “più meritocratica, trasparente, competitiva e internazionale“: con questa approvazione, ha aggiunto, “il Senato ha confermato l’impronta riformista del ddl sull’università. Vengono dunque smentite tutte le previsioni su una riforma snaturata, o peggio, annacquata in Parlamento. Il Senato ha invece respinto tutti quegli emendamenti (ne era stati presentati oltre 400, di cui soli 80 della maggioranza ndr) incompatibili con la nostra visione del mondo accademico. Per noi infatti, ma anche per qualche membro dell’opposizione come Rutelli e l’Api, l’università deve essere più meritocratica, più trasparente e più internazionale”.
 
Questi i punti principali della riforma.
– Il 7% dei fondi che annualmente lo Stato trasferisce alle università verranno stanziati solo se darà l’assenso l’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione dell’università istituita nel 2006 dal governo Prodi per classificare le università in base al merito. All’Anvur, “nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese”, spetterà in particolare verificare e valutare “i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo”.
– Viene introdotto un fondo per il merito, destinato a promuovere l’eccellenza fra gli studenti universitari più bravi, che richiederà stanziamenti adeguati: tra coloro che dimostreranno maggiori capacità e competenze, attraverso le risposte a dei test nazionali standardizzati, di concezione simile a quelli già adottati tramite l’Indire negli istituti scolastici, verrà suddiviso un fondo (statale, ma anche regionale ed eventualmente con il supporto dei privati) da cui scaturiranno le nuove borse di studio. Queste ultime, quindi, non saranno più legate allo status sociale della famiglia dello studente: sarà il merito ad essere sempre più determinante per la carriera degli studenti. Rimarranno tuttavia in vita le attuali borse di studio rivolte agli studenti meno abbienti.
Si trasforma definitivamente la figura del ricercatore, prevedendo contratti di ricerca triennali in sostituzione del contratto a tempo indeterminato: al termine del secondo contratto, quindi tra il quarto e sesto anno, il ricercatore
dovrà necessariamente riuscire a fare propria l’abilitazione al’insegnamento come docente associato. In caso contrario non potrà più continuare l’attività accademica. L’accesso alla docenza non prevede tuttavia deroghe o sanatorie per i circa 20mila attuali ricercatori a tempo determinato: l’iter che saranno chiamati a seguire, è lo stesso di quelli che approdano oggi negli atenei. Per tutti, indistintamente, c’è il rischio fondato (basti pensare che attualmente i posti destinati al turn over sono appena il 20% dei pensionamenti) di rimanere esclusi per sempre dall’attività accademica. Per i ricercatori di ruolo, invece, si prospetta uno sblocco degli scatti stipendiali, in un primo tempo destinati ad essere stoppati per un triennio.
– Anche l’incarico dei rettori comporterà un limite temporale: mentre ancora oggi per un rettore è possibile rimanere in sella ad un ateneo anche 16 anni, la riforma prevede che al massimo i responsabili delle sedi accademiche potranno firmare due incarichi da quattro anni ciascuno. Ed in caso di gestione non oculata potrà scattare la sfiducia del senato accademico: in tal caso servirà, comunque, il 75% dei voti.
– Le modifiche degli ultimi giorni, anche in commissione istruzione, hanno inoltre semplificato la governance interna agli atenei, ma soprattutto avviato le basi per l’introduzione di un codice deontologico che fissi in modo esplicito i doveri dei docenti, oltre che l’accesso al fondo per il merito. Per chi fa attività didattica è prevista una valutazione: “i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte”. Se la relazione dovesse risultare negativa scatterà lo stop al previsto aumento stipendiale. I soldi risparmiati andranno a confluire in un fondo di ateneo per la premialità dei docenti migliori. E i prof ‘improduttivi’ saranno anche inibiti dalla partecipazione ai bandi concorsuali, sia come candidati che come membri di commissione.
Gli emendamenti approvati hanno permesso di rivedere le norme sullo stato giuridico di professori e ricercatori, incrementando gli obblighi didattici e rendendo più liberale il regime delle incompatibilità. In sede di revisione della legge è caduto, infatti, il limite di ore inizialmente imposto ai docenti (in particolare ai professori ordinari, a tempo pieno, i quali avrebbero dovuto svolgere attività formativa per almeno 1.500 ore nell’anno solare, di cui 350 ore specifiche di didattica). Mentre viene allargata la possibilità, sempre per i prof universitari, di svolgere attività private al di fuori degli atenei.
– Novità anche per quanto riguarda l’età pensionabile dei professori ordinari il limite massimo è stato ridotto, ma di soli due anni: da 72 a 70. Per gli associati la soglia scende invece a 68 anni. Anche se il ministro Gelmini si era detto favorevole ad un abbassamento sino a 65 anni, alla fine hanno prevalso le esigenze del ministero dell’Economia: da via XX settembre, infatti, non era giunto l’ok all’ipotesi. Che avrebbe comportato un onere finanziario decisamente alto: circa 500 milioni di euro l’anno per cinque anni, derivanti da almeno un migliaio di docenti, a cui lo Stato avrebbe dovuto corrispondere l’indennità di liquidazione e la successiva pensione anticipata.

– Cambiano anche i discussi concorsi per diventare professore: nelle intenzioni del legislatore diventeranno meno pilotati dai `baroni’: le selezioni saranno affidate ad una commissione composta da quattro docenti ordinari estratti a sorte. Più rilevanza verrà data, rispetto ad oggi, alla produzione da parte dei candidati di pubblicazioni, esperienze internazionali, didattica svolta: a verificarne la rilevanza sarà una commissione ad hoc che potrà “acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche”. I prof da prescegliere saranno `eletti’ a loro volta da una lista di docenti ordinari del settore disciplinare oggetto del bando e da un solo ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando. Chi passerà la selezione acquisirà l’abilitazione all’insegnamento ed entrerà a far parte di un’unica lista nazionale ‘aperta’, da cui attingeranno i propri docenti, all’occorrenza, tutte le università italiane.
– Gli atenei dovranno dire addio, inoltre, al modello organizzativo incentrato sulla sovrapposizione del Senato accademico (in futuro si occuperà più da vicino degli effetti della didattica e della ricerca) e del Consiglio di amministrazione (per il quale è previsto l’allargamento dei esperti esterni, minimo tre, e la finalità esclusiva di gestione dell’ateneo) distinguendo nettamente le funzioni dei due organi. I ‘poteri’ maggiori, all’interno degli atenei, appaiono in questo modo spostati dai Senati accademici (da anni accusati di tutelare troppo gli interessi dei singoli a discapito di quelli della struttura) ai rinnovati Cda.
– Largo alla federazione di due o più università per razionalizzare la distribuzione delle sedi e per ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse. Prevista anche la fusione degli atenei più piccoli: “la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico e delle strutture”. In questo modo il Miur cercherà, contemporaneamente, di ridurre le spese e migliorare l’offerta formativa. Ogni università potrà avere, ad esempio, non oltre 12 facoltà. È prevista, inoltre, un’ulteriore operazione di `pulizia’ dagli atenei dei mini-corsi accademici cui sono iscritti, a volte, anche meno di dieci studenti. La riforma renderà poi difficile il mantenimento in vita degli atenei, delle facoltà e dei dipartimenti accademici (che avranno maggiore potere decisionale sulla didattica) meno efficienti: tanto per cominciare, per gli atenei in ‘rosso’, con seri problemi finanziari, scatterà il commissariamento. Le università che continueranno a far confluire oltre il 90% dei finanziamenti statali (fondo di finanziamento ordinario) negli stipendi del personale, non potranno bandire concorsi.