Risorse in arrivo per i docenti universitari. La legge di bilancio, in via di approvazione in Parlamento, potrebbe dare via libera a 60 milioni per gli stipendi dei docenti universitari.
Un emendamento a firma di Francesco Verducci (responsabile università e ricerca del Partito Democratico) in commissione Bilancio al Senato, che dovrebbe avere il via libera del Governo, stanzia subito nuovi fondi da versare ai docenti universitari come “una tantum” per ristorarli, in modo parziale, del blocco degli stipendi subito dal 2011 al 2015.
Secondo la bozza di emendamento, il Governo avrà tempo 45 giorni attraverso un decreto del Miur per indicare criteri e modalità per ripartire le risorse tra gli atenei e selezionare i destinatari dell’intervento “secondo criteri di merito accademico e scientifico”. Per trovare le risorse, secondo quanto segnala Il Sole 24 Ore, si attingerà al Fondo per le Cattedre Natta introdotto due anni fa dal governo Renzi, per finanziare ogni anno 500 chiamate dirette dei migliori cervelli dall’estero o dall’Italia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «docenti universitari» con le seguenti «professori e ricercatori universitari» e le parole«dall’articolo 8» con le seguenti «dagli articoli 6, comma 14 e dall’articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole «su base premiale»;
b) al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i professori e ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell’anno 2017, l’effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1º gennaio 2020»;
c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle more dell’applicazione della norma di cui al comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di molo in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge e già in servizio alla data del 1 gennaio 2011 è attribuito, per gli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel relativo quinquennio. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma. Al fine di sostenere i bilanci delle università per il pagamento di questi emolumenti, il Fondo di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anrii 2018 e 2019. All’onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»
Conseguentemente la rubrica dell’articolo 55 è così modificata: «Classi stipendiali dei professori e ricercatori universitari».
La misura segue la trasformazione degli scatti di stipendio da triennali a biennali – con gli effetti economici che partiranno però solo dal 2020 per un costo a regime di 150 milioni l’anno.
In arrivo anche risorse aggiuntive per le borse di studio – 20 milioni che si sommano ai 10 milioni già stanziati dalla legge di bilancio – e cinque milioni in più (rispetto ai 15 già finanziati in manovra) per adeguare le borse dei dottorandi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All’onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;
d) al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
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