Sono molti i ragazzi che ogni anno decidono di trasferirsi lontano da casa per studiare all’Università. Al costo delle rette universitarie, va quindi ad aggiungersi quello degli affitti della casa, cifre spesso molto importanti.
Anche i docenti (o gli aspiranti docenti) che si iscrivono ad esempio ai TFA sostegno o ai corsi per il conseguimento dei CFU sono costretti ad affrontare spese piuttosto considerevoli.
C’è però la possibilità di poter recuperare qualcosa in sede di dichiarazione dei redditi. Vediamo cosa.
Spese di istruzione universitaria
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
Nel dettaglio, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso. Per l’anno 2023 gli importi massimi erano questi:
Per le spese sostenute sempre nel 2023 per la frequenza di corsi post-laurea, l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:
Cosa si può detrarre
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.
Canone d’affitto
Per gli studenti universitari fuori sede c’è poi anche la possibilità di portare in detrazione il canone d’affitto.
In proposito, interessante una risposta pubblicata su Fisco Oggi, concernente la possibilità di avere un’agevolazione rispetto anche ai contratti per un posto letto singolo:
“La detrazione dall’Irpef per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede è prevista dall’articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) del Tuir.
Essa è pari al 19% dei canoni pagati, da calcolare sull’importo massimo di 2.633 euro, e spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa.
L’agevolazione spetta per i contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo le disposizioni contenute nella legge n. 431/1998. In pratica, per qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Pertanto, sono detraibili anche i canoni corrisposti per contratti a uso transitorio o per quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge. Non è richiesta la stipula di un contratto specifico per studenti, ma è necessario che esso riguardi unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.
Infine, si ricorda che la detrazione può essere richiesta solo se i pagamenti del canone sono stati effettuati con versamento bancario (o postale) o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili””.