Con la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la detrazione di spese universitarie.
Di seguito riportiamo le risposte del Fisco sui corsi universitari stranieri di telologia e sulle università telematiche.
2.2 Spese per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia
D. Si chiede se a seguito della riformulazione delle disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione, sono ancora attuali i chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi (Circolare n. 20/E del 2011 e Circolare n. 13/E del 2013) in ordine alla detraibilità delle spese per la frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in Teologia.
R. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina delle detrazioni per le spese di istruzione, sostituendo, tra l’altro, nell’art. 15, comma 1 del TUIR, la lett. e), relativa alla detrazione per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, nuovamente sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), legge n. 208 del 2015. Le modifiche in questione non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso università private.
Per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile per l’anno 2015 ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio.
Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR:
Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
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2.3 Corsi di laurea presso università telematiche
D. Si chiede in che misura possono essere detratte le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università Telematiche, alla luce delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, che individuano l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.
R. Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
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