Nella nota del 15 marzo 2007 avente per oggetto le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti si scrive: “In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
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Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di nonutilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimentodelle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:
– di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
– di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3);
– di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4)”
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A tal proposito in alcuni regolamenti scolastici si può leggere: “L’uso del telefono cellulare è vietato durante l’intero tempo-scuola (attività didattiche, intervalli, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra, cortili interni), sia come apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-camera e ogni altra funzione.
Il possesso a scuola di telefono cellulare è sconsigliato; qualora un alunno/studente decida di esserne fornito, lo stesso dovrà mantenerlo spento per l’intera durata dell’attività didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell’apparecchio.
La scuola non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti; Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l’esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe inviterà gli alunni a usare gli apparecchi di telefonia fissa degli uffici di vicepresidenza e di segreteria amministrativa”
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