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Uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni: la nota del Miur

Il 6 dicembre scorso è entrata in vigore la legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che all’art. 19 bis così dispone in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici:

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La nota Miur

A tale proposito, con la nota 2379 del 12 dicembre il Miur ha fornito indicazioni alle scuole dopo l’entrata in vigore delle nuove regole, ricordando che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le
istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La medesima norma ha anche stabilito che tale “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”; e ha previsto inoltre che analoga autorizzazione può essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni, esonerando anche in questo caso dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.

Le autorizzazioni valgono per l’intero anno scolastico

Il Miur segnala infine che a decorrere dall’entrata in vigore della legge (6 dicembre), le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca.

E’ necessario tener presente che tali autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

Lara La Gatta

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