Una docente ci chiede se ha l’obbligo di sorvegliare l’uscita della classe dell’ultima ora di lezione, perché non avendolo fatto ha avuto un richiamo da parte della sua dirigente scolastica. Questo obbligo esiste ed è anche richiamato al contratto collettivo nazionale, non sorvegliare i ragazzi durante l’uscita potrebbe comportare, in casi estremi, una colpa “in vigilando” che è meglio evitare.
La vigilianza degli studenti all’entrata e all’uscita della scuola è una norma contrattuale di notevole importanza. Ai sensi dell’art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, è disposto che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Mancare all’assolvimento di tale dovere, soprattutto nel caso in cui dovessero succedere incidenti, disguidi o situazioni impreviste, potrebbe comportare nella migliore dell’ipotesi un richiamo al docente.
Se il docente alla fine delle lezioni, lascia l’Istituto senza assistere i suoi studenti fino al portone di uscita, soprattutto se questi sono minorenni, compie un atto non conforme con le norme vigenti e, in caso di situazioni problematiche, potrebbe essere colpevole di mancata vigilanza. Comportamenti del genere sono sanzionabili e facilmente riscontrabili, per cui è sempre bene usare accortezza e seguire quanto dice la norma.
In alcune scuole la norma della vigilanza degli studenti fino all’uscita viene abusata, infatti si chiede ai docenti di permanere a scuola, questo per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di I grado, fino a che l’ultimo degli studenti è prelevato dai genitori. Si chiede al docente di permanere a scuola anche per 30 minuti senza lasciare il bambino da solo oppure si chiede al docente di accompagnarlo fino allo scuolabus. Sono tutte attenzioni che la scuola deve sicuramente avere sugli studenti, ma non è un compito che spetta al docente dell’ultima ora che si deve limitare all’assistenza fino al portone di uscita.
In buona sostanza il docente non ha obblighi legislativi o contrattuali che lo obbligano ad assistere l’alunno fino allo scuolabus, o di attendere a scuola insieme all’alunno l’arrivo del genitore, ma ha invece l’obbligo di segnalare al Ds, per evitare una possibile “culpa in vigilando”, la mancata presenza del genitore dell’alunno all’uscita. Fatto questo il docente, consegna lo studente alla vigilanza del collaboratore scolastico o della persona preposta dal Ds a questo compito, e si può congedare dal servizio.
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