Uscita da scuola e vigilanza, sono temi che preoccupano gli insegnanti. Giustamente! In caso di inosservanza degli art. 2043, 2047 e 2048 spesso si “bruciano” anni dietro le carte o nel frequentare avvocati e giudici. In alcuni casi con pesanti conseguenze economiche.
“A monte” qualche preoccupazione è possibile evitarla, leggendo le sentenze.
Sul caso dell’alunno travolto e morto, i massmedia hanno giustificato i loro interventi, partendo dall’articolo 591 c.p. Peccato che nella sentenza non c’è alcun suo riferimento e quindi presentato come rilevante.
Il caso, le reazioni
Nel 2002 uno studente di prima media veniva travolto dallo scuolabus con conseguenze gravissime: il suo decesso!
Il 19 settembre la Massima Corte ha condannato definitivamente il Dirigente Scolastico, l’insegnante e il conducente dello scuolabus.
Immediatamente la notizia (non la sentenza, resa facilmente accessibile qualche giorno dopo) è diventata “virale”. Si potevano leggere titoli del tipo” Alunno travolto e morto fuori scuola. Responsabile il docente”.
Il tam-tam ha immediatamente allarmato i docenti e i Dirigenti Scolastici. Quest’ultimi hanno annullato le liberatorie, costringendo i genitori a riprendere fisicamente i propri figli. E cosi via, fino ad arrivare alla presa di posizione del Ministro, in parte sconfessata dal segretario di partito M. Renzi. L’ultimo atto è rappresentato dalla presentazione della proposta di legge, a firma di S. Malpezzi:
Art. 1 “Misure volte a incentivare il processo di autoresponsabilizzazione dei minori di 14 anni, finalizzate a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici”.
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito del gradi di processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
- L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.