I tanti articoli, le diverse dichiarazioni facevano riferimento più o meno esplicitamente all’articolo 591 c.p. che punisce con una reclusione da sei mesi a cinque anni ” Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura“.
Per formazione culturale sono portato a leggere le fonti, evitando il più possibile le intermediazioni operate attraverso articoli o titoli “caldi” (=connotazione emotiva).
Questo approccio l’ho messo in atto anche in questo caso. Ho letto e riletto più volte la sentenza. Si citavano diversi articoli.
Nessuno di questi, però rimandava all’art. 591 c.p. Non appariva come elemento decisivo la condanna!
E’ risaputo che ogni sentenza è sempre particolare, unica, perché si basa sulla diversa presenza di elementi che poi determinano il giudizio, anche se poi questa si muove all’interno di costanti.
Queste rimandano al codice e alle sentenze pregresse.
Qual è allora l’elemento che rende unica questa sentenza? Il patto contrattuale tra la scuola e la famiglia formalizzato con il Regolamento d’Istituto. L’inosservanza di un preciso passaggio ha creato le condizioni per la condanna del docente. Si legge, infatti, nella sentenza ” Come rilevato dal primo giudice e implicitamente condiviso dalla Corte fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’Amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto all’art. 3 lettere d) ed f) del regolamento d’Istituto.
Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”.
Questo è il pensiero dei giudici! Tutto il resto è opinione!
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