Una docente di un Liceo calabrese ci chiede se è legittimo subire una variazione dell’orario di servizio all’ultimo momento, a causa di una uscita didattica della classe non comunicata alla docente curricolare.
In un Liceo Classico calabrese una docente di latino e greco si trova a dovere entrare nella sua classe per svolgere due ore di lezione, ma trova la classe vuota e gli viene riferito che i ragazzi sono in uscita didattica per una visita ad un museo della magna Grecia.
Alla docente viene ordinato, vista l’assenza della sua classe, di svolgere due ore di supplenza in altre classi non sue. In buona sostanza la collaboratrice della Dirigente scolastica modifica l’orario di servizio della docente e le ordina di seguire il nuovo orario della giornata, rivoluzionato a causa dell’uscita didattica dei ragazzi della classe della docente.
La docente infastidita dal fatto che nessuno le aveva detto, anzitempo, che la classe non ci sarebbe stata e che lei avrebbe dovuto fare supplenza, rifiuta di eseguire l’ordine impartito dalla collaboratrice della Dirigente scolastica.
La vicepreside, al rifiuto della docente a fare le supplenze assegnate, risponde che non eseguire un ordine di servizio comporta una sanzione disciplinare da parte della Ds.
In molte scuole i docenti vengono spostati da una classe all’altra o anche da un plesso all’altro, con un semplice messaggio WhatsApp dell’ultimo momento senza ufficializzare in alcun modo la modifica di orario.
Questa del messaggio WhatsApp o della modifica detta a voce, senza alcun ordine di servizio scritto, è una prassi diffusissima e comoda per chi è preposto all’organizzazione, in situazione di evidente emergenza, delle attività di insegnamento di una data giornata scolastica.
Bisogna ricordare che i docenti che hanno ricevuto un regolare orario di servizio settimanale, sono responsabili, salvo ordini di servizio diversi, della vigilanza delle persone soggette alla loro tutela nell’orario a loro affidato. L’art.2048 del codice civile dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Per quanto suddetto è importante comunicare, anzitempo e con le modalità operative adeguate, le uscite didattiche dei ragazzi e la conseguente modifica di orario di servizio giornaliero.
Prendiamo il caso di un docente X che dovrebbe fare la sua lezione, regolarmente prevista nell’orario settimanale nella classe “III A”, ma si trova catapultato a fare due ore di supplenza in altra classe, perché la III A è impegnata in un’uscita didattica non programmata.
In buona sostanza se l’uscita didattica non è stata deliberata dagli organi collegiali, Collegio e Consiglio di classe, la modifica dell’orario scolastico causata per tale uscita è da ritenersi illegittimo e contestabile dal docente che si trova spostato a fare supplenza in altra classe senza il suo consenso e senza il giusto preavviso.
Il non eseguire, in questo caso specifico, l’ordine verbale di fare supplenza per due ore in altra classe non dovrebbe essere sanzionabile e nel caso lo fosse, sarebbe facile impugnare la sanzione per renderla nulla.
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