Nei primi Consigli di classe di ogni anno scolastico si stabiliscono le uscite didattiche e i viaggi di istruzione da effettuare con gli studenti durante l’anno. È opportuno sapere che i docenti non hanno obblighi di accompagnamento e non devono dare motivazioni specifiche della loro indisponibilità.
È bene sapere che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.
Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.
I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
Nessun regolamento interno alla scuola può imporre un obbligo di accompagnamento del docente durante i viaggi di istruzione o alle uscite didattiche, anche perché tale obbligo andrebbe a contrastare le norme contrattuali riferite alla libera scelta dei docenti di aderire o meno alle attività extracurricolari.
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