L’uscita didattica di una classe può avvenire solo se c’è la volontarietà di qualche docente ad accompagnare la classe. L’uscita didattica deve comunque essere programmata, deliberata in Consiglio di classe, dovrebbe avere sempre una valenza didattica e può essere svolta solo in presenza di docenti accompagnatori disponibili a fare da accompagnatori. Non esiste la possibilità di imporre ad un docente, anche durante il suo regolare orario di servizio, di accompagnare una classe ad un museo, al teatro o ad una conferenza fuori dalla scuola.
È bene sapere che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole, chiedere, in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione. Tale disponibilità viene anche verbalizzata e di solito si cerca anche di trovare un docente disponibile a sostituire l’accompagnatore in caso di forfeit di quest’ultimo.
Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.
Una delle domande più frequenti che nascono spontanee rispetto le uscite didattiche o i viaggi di Istruzione, è quella riferita al numero di accompagnatori rispetto al numero di studenti da accompagnare.
Bisogna sapere che la materia che riguarda le norme riferite alle visite guidate e ai viaggi di istruzione è un qualcosa che riguarda i regolamenti interni delle scuole, non esistono più, da quando è entrata in vigore l’autonomia scolastica, delle norme nazionali che regolano le uscite didattiche e i viaggi di Istruzione. Ogni scuola ha il suo regolamento, dentro il quale ci sarà anche il numero di accompagnatori per numero di studenti. Esistono regolamenti che prevedono un accompagnatore ogni 25 studenti, altri addirittura un accompagnatore ogni 30 studenti e scuole che invece sono ancorate alla vecchia regola, prima dell’autonomia scolastica, un accompagnatore ogni 15 studenti. A tal proposito è interessante ricordare la circolare ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992, in cui è fatto esplicito riferimento all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardo l’importanza della vigilanza durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, in cui emerge che una vigilanza cosÏ qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. Per i motivi suddetti la circolare del Ministero dell’Istruzione 291/92 prevede, per le uscite didattiche, un accompagnatore ogni 15 studenti.
I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
Nessun regolamento interno alla scuola può imporre un obbligo di accompagnamento del docente durante i viaggi di istruzione o alle uscite didattiche, anche perché tale obbligo andrebbe a contrastare le norme contrattuali riferite alla libera scelta dei docenti di aderire o meno alle attività extracurricolari.
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