La norma cui fare riferimento è l’art.11 comma 1 del decreto legislativo n°59/2004, in cui si dispone che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite”. Alla norma citata si aggiungono gli articoli 10 e 14 del Dpr 22 giugno 2009, n°122, in cui si ribadisce la possibilità di deroga.”
L’evento sismico con le immancabili verifiche statiche sono deroghe più che legittime.
L’Usr pubblica anche la comunicazione congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione Emilia-Romagna sull’opportunità di prevedere la sospensione delle attività didattiche nelle zone più gravemente colpite nelle giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno p. v.
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