La norma cui fare riferimento è l’art.11 comma 1 del decreto legislativo n°59/2004, in cui si dispone che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite”. Alla norma citata si aggiungono gli articoli 10 e 14 del Dpr 22 giugno 2009, n°122, in cui si ribadisce la possibilità di deroga.”
L’evento sismico con le immancabili verifiche statiche sono deroghe più che legittime.
L’Usr pubblica anche la comunicazione congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione Emilia-Romagna sull’opportunità di prevedere la sospensione delle attività didattiche nelle zone più gravemente colpite nelle giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno p. v.
Nel 2016 aveva vinto il Premio Nazionale per la Saggistica spagnola con il suo libro…
Il cantautore ed ex insegnante Roberto Vecchioni, ospite fisso del programma di La7 "In Altre…
Un giovane su tre non è in grado di riconoscere la disinformazione e spesso scambia…
Secondo i più recenti dati Unicef, nel mondo 90 milioni tra ragazzi e ragazze hanno…
Sarebbero 2.406 i bambini uccisi o feriti dall'escalation della guerra in Ucraina, in circa 1.000…
Il portiere campione del mondo del 2006 Gianluigi Buffon, 46 anni, ha rilasciato un'intervista a…