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Utilizzazione da posto normale a sostegno, ecco a chi spetta valutare il punteggio. Non c’è raddoppio del punteggio per gli anni su sostegno

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Una nostra attentissima lettrice, docente titolare su posto normale, ci chiede a chi spetta la valutazione del calcolo del punteggio per le utilizzazioni e domanda anche se è corretto raddoppiare gli anni di servizio prestati su sostegno in utilizzazione.

Valutazione punteggio utilizzazione

Ai sensi del comma 6, art.1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente.

Anni servizio sostegno senza raddoppio

I docenti titolari su posto comune, che chiedono utlizzazione su sostegno in quanto posseggono il titolo di specializzazione, non dovrebbero avere il raddoppio del punteggio per gli anni di servizio prestati sul sostegno.

Per il calcolo del punteggio delle utilizzazioni bisogna usare l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2019/2022. In particolar modo è importante sottolineare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.

In buona sostanza il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 12 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 28 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 8 altri 16 punti, per un totale di 28 punti.

Per il servizio di ruolo, ovvero del ruolo di attuale appartenenza, il docente potrà calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 2 punti ogni anno fino al compimento del quinquennio e 3 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio.

Per attribuire il punteggio riferito alla domanda di utilizzazione, basta prendere il punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2024/2025 e a questo si aggiungeranno i 6 punti dell’anno in corso e l’eventuale punteggio (2 o 3 punti) di continuità del servizio. Ovviamente si possono anche aggiungere i punti dei titoli acquisiti entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda di utilizzazione 2024/2025.

Bisogna sottolineare che il docente titolare su posto comune che chiede l’utilizzazione sul sostegno non dovrebbe raddoppiare il punteggio del servizio svolto su sostegno ma deve considerare il punteggio già calcolato in graduatoria interna di Istituto per i docenti perdenti posto e aggiungere soltanto l’anno in corso e la continuità del servizio. Il docente titolare su sostegno, perdente posto per il 2024/2025 o che si trova a chiedere ogni anno, all’interno dell’ottennio calcolato dall’anno che ha perso il posto, il rientro nella scuola di precedente titolarità, ha diritto a chiedere utilizzazione e può raddoppiare il punteggio degli anni svolti su sostegno sia in ruolo che pre ruolo o diverso ruolo.