A seguito dell’accordo del 27 giugno 2024 tra l’amministrazione e le OO.SS. volta a prorogare per l’a.s. 2024/25 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, in data 4 luglio il Ministero ha emanato la nota dispositiva con la quale sono state fornite ai direttori delle USR le indicazioni a fine di mettere in atto le procedure per le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2024/25.
Il personale docente che intende presentare domanda per l’assegnazione provvisoria o per l’utilizzazione può farlo accedendo all’area istanze On Line alla quale si potrà accedere dall’11 al 24 luglio 2024 tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE). Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione, l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.
Il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica, a differenze dei docenti d tutti gli ordini di scuola possono presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, sempre nel rispetto delle medesime scadenze suddette, ma con la differenza che dovranno avvalersi del modello cartaceo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e presentare la domanda con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Attraverso l’unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi d’istruzione.
Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia nella quale prestano servizio, i docenti:
• Con nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024;
• Assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, che superato l’anno di formazione e prova avranno il contratto trasformato a tempo indeterminato;
• Assunti in ruolo dalla GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato che hanno superato l’anno di formazione e prova;
Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria oltre che per la provincia nella quale prestano servizio, in altra provincia oltre ai docenti non vincolati, i docenti, se pur vincolati, che rientrano in una delle seguenti deroghe:
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per una delle seguenti motivazioni:
• Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
• Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
• Ricongiungimento al genitore.
Il ricongiungimento a un familiare in un determinato comune va dimostrato con la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento e che dimostri l’effettiva residenza da non meno di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per il ricongiungimento non è previsto l’obbligo della convivenza.
La richiesta di assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità non è consentita tranne che si tratta di comuni con più distretti.
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