Tra luglio e la prima decade di agosto 2018 si presenteranno le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018/2019.
ECCO LA DIFFERENZA TRA UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Mentre l’assegnazione provvisoria si può chiedere per particolari esigenze di famiglia, come per esempio il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, oppure per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica o ancora per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria, o anche, in caso dei non coniugati o separati, per il ricongiungimento al genitore convivente, l’utilizzazione si può chiedere per casi come la perdita del posto per soprannumero nella scuola di ex titolarità o per esubero della propria classe di concorso di titolarità.
In buona sostanza, come abbiamo suddetto, l’utilizzazione ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero, oppure al personale trasferito d’ufficio perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda. È possibile chiedere utilizzazione, avendone titolo, anche per particolari tipologie di posti, come quelli di lingua inglese nella scuola primaria, di sostegno, in strutture ospedaliere o carcerarie e di istruzione per gli adulti o anche verso i licei musicali.
COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO PER LE UTILIZZAZIONI
Bisogna ricordare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda. Per cui il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 10 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 24 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 6 altri 12 punti, per un totale di 24 punti.
Tuttavia, come specificato nell’ipotesi di CCNI delle utilizzazioni per l’anno 2017/2018, che probabilmente verrà prorogato anche per il 2018/2019, la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
Per quanto attiene i docenti titolari su ambito o su provincia e privi di incarico triennale, tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dagli Uffici Scolastici Regionali.
La valutazione è effettuata tenendo conto dei titoli posseduti entro il termine di scadenza delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al CCNI mobilità dell’11.04.2017 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni: 1) Nei titoli di servizio va valutato l’anno scolastico in corso; 2) per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; 3) l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; 4) in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.