Una docente soprannumeraria nella sua scuola ci chiede se può fare domanda di utilizzazione, chiede anche se nel punteggio va inserito anche l’anno scolastico in corso e chi deve valutare il punteggio.
ECCO LA NORMA CHE CONSENTE AL PERDENTE POSTO DI RICHIEDERE UTILIZZAZIONE
Ai sensi dell’art.2 comma 1 del CCNI mobilità annuale del 28 giugno 2018 per l’a.s. 2018/2019 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2010/2011 e successivi. Dopo avere inserito come prima scuola quella in cui hanno perso il posto per soprannumerarietà, è possibile, in subordine, indicare le scuole dell’ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.
VALE L’ANNO IN CORSO ED ECCO CHI VALUTA IL PUNTEGGIO
Nel CCNI utilizzazioni 2018/2019 del 28 giugno 2018 è spiegato all’art.1 comma 7 che la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra e/o posto nella scuola, è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari su ambito o su provincia e privi di incarico triennale tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.
La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11.4.2017, prorogato per l’a.s. 2018/19 con accordo ponte sottoscritto definitivamente in data 7 marzo 2018, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma l, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art.10, commi 3 e 4 deIl’O.M. n. 208 del 09.3.2018, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
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