Una docente soprannumeraria nella sua scuola di titolarità e che probabilmente verrà trasferita d’ufficio per l’anno scolastico 2020/2021, forse anche fuori dal comune di titolarità, ci chiede se ha titolo a fare domanda di utilizzazione.
La risposta alla richiesta della docente è assolutamente affermativa. Potrà fare domanda di utilizzazione verso la scuola di precedente titolarità, nel caso sia stata trasferita fuori del comune di titolarità, potrà richiedere le scuole del comune e l’intero comune di precedente titolarità. Ovviamente una volta inserite le preferenze della scuola e del comune di precedente titolarità, il docente potrà allargare la richiesta delle preferenze anche con scuole di altro comune o codici di altri comuni.
In buona sostanza i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2012/2013 ovvero 2013/2014 e successivi. Dopo la preferenza della scuola di ex titolarità è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle di viciniorietà.
L’indicazione dell’intero comune ( o distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze ( di singola scuola o sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
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