Personale

Utilizzazioni 2020/2021, i docenti soprannumerari possono fare domanda

Una docente soprannumeraria nella sua scuola di titolarità e che probabilmente verrà trasferita d’ufficio per l’anno scolastico 2020/2021, forse anche fuori dal comune di titolarità, ci chiede se ha titolo a fare domanda di utilizzazione.

Utilizzazione per i docenti perdenti posto

La risposta alla richiesta della docente è assolutamente affermativa. Potrà fare domanda di utilizzazione verso la scuola di precedente titolarità, nel caso sia stata trasferita fuori del comune di titolarità, potrà richiedere le scuole del comune e l’intero comune di precedente titolarità. Ovviamente una volta inserite le preferenze della scuola e del comune di precedente titolarità, il docente potrà allargare la richiesta delle preferenze anche con scuole di altro comune o codici di altri comuni.

In buona sostanza i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2012/2013 ovvero 2013/2014 e successivi. Dopo la preferenza della scuola di ex titolarità è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle di viciniorietà.

Preferenze obbligatorie

L’indicazione dell’intero comune ( o distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze ( di singola scuola o sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

Lucio Ficara

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