Una nostra lettrice che sta presentando la domanda di utilizzazione su posto di sostegno, ci chiede se è obbligata a scegliere come prima preferenza il comune di ricongiungimento prima di richiedere scuole di altro comune.
Punteggio utilizzazioni
Partiamo con il dire che un docente titolare su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno, ha titolo, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera f) del CCNI utilizzazioni 2019-2022, a presentare domanda di utilizzazione provinciale sui posti di sostegno. Il punteggio del docente che chiede utilizzazione è lo stesso che si riferisce alle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto con l’aggiunta del servizio dell’anno in corso e dei titoli conseguiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità annuale 2021/2022. In buona sostanza per il punteggio da inserire in domanda di utilizzazione, nella sezione C, si utilizzano le tabelle di valutazione della mobilità d’ufficio. In tale punteggio è compreso anche quello riferito alle esigenze di famiglia e all’eventuale ricongiungimento, visto come non allontanamento del docente dalla scuola e dal comune in cui risiede il “coniuge” o in mancanza del coniuge, in cui risiedono i figli o i genitori.
Scelta nelle preferenze
L’aspirante all’utilizzazione sui posti di sostegno non ha alcun vincolo nella scelta delle preferenze. Non è obbligato, come avviene per le assegnazioni provvisorie, a scegliere scuole del comune di ricongiungimento o di inserire il codice di tutto il comune di ricongiungimento prima di mettere scuole di altri comuni o altri comuni. Il docente che richiede utilizzazione è libero di scegliere come prima preferenza, nell’ambito della provincia, quella che desidera, anche di un comune diverso da quello del ricongiungimento.
Il punteggio del movimento di utilizzazione è sempre lo stesso per tutte le preferenze indicate in domanda, non varia a seconda delle esigenze di famiglia e del comune di ricongiungimento.