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Utilizzazioni 2024/2025, ecco quali sono i docenti di ruolo che possono presentare istanza di utilizzazione

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Una nostra lettrice, docente di ruolo su posto comune e con la specializzazione su sostegno, ci chiede quali sono in generale i docenti di ruolo che possono fare domanda di utilizzazione, se nel suo caso, essendo di ruolo su posto comune e con il titolo di sostegno, può fare domanda di utilizzazione all’interno della sua scuola di titolarità su posto sostegno e se tale domanda, in caso di soddisfazione determinerà la perdita della continuità del servizio.

Ecco quali docenti di ruolo possono chiedere utilizzazione

Ai sensi dell’art.2, comma 1 del CCNI utilizzazioni 2019-2022, ancora vigente per ultrattività annuale, i docenti di ruolo che possono chiedere utilizzazione sono:

a) i docenti in esubero su provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2024/2025 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2015/16 e successivi. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6bis, comma 5 del presente contratto; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;
f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.
l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.

Mantiene la continuità del servizio

La docente che è titolare su posto comune, ma possiede il titolo di specializzazione su sostegno, potrà fare domanda di utilizzazione ai sensi dell’art.2, comma 1 lettera f) del CCNI utilizzazioni 2019-2022. Nel caso dovesse ottenere l’utilizzazione richiesta sul posto di sostegno, non interrompe la continuità del servizio sul posto di titolarità e quindi manterrà, per gli anni successivi il punteggio della continuità del servizio sulla scuola e anche quella sul comune.