Categorie: Personale

Utilizzazioni, come si compila la sezione C della domanda?

Alcuni docenti ci hanno chiesto come si compila la sezione C della domanda di utilizzazione 2017/2018. Proviamo a dare una spiegazione.

Come prima cosa il docente si deve attribuire, in base ai titoli di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglia, il punteggio relativo alla domanda di utilizzazione. Si ricorda che per quanto riguarda il servizio e la relativa continuità, bisogna calcolare anche l’anno scolastico in corso. Ai fini del calcolo del punteggio si usano le tabelle della mobilità d’ufficio e non quelle della mobilità volontaria. Il calcolo del punteggio che andremo ad analizzare, è lo stesso sia per la scuola dell’infanzia, la primaria che per la secondaria di I e II grado. Nella sezione C punto 1) della domanda di utilizzazione bisogna inserire il punteggio delle graduatorie interne d’Istituto aggiornate con l’anno in corso e la relativa continuità di servizio. Il servizio di pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera vanno riconosciuti i primi 4 anni per intero, dunque 3 punti per anno fino ad un massimo di 12 e il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi, cioè 2 punti l’anno; per quanto riguarda la continuità del servizio si rammenta la nota 5 bis del su citato contratto, che per la mobilità d’ufficio definisce che, per ogni anno di servizio, quindi a partire già dal primo (senza avere l’obbligo di attendere il primo triennio), prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta al punteggio del servizio (6 punti l’anno), entro il quinquennio spettino 2 punti(ogni anno) e oltre il quinquennio tre punti; per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; In buona sostanza per calcolare giustamente il punteggio di utilizzazione si tratta di aggiornare il punteggio delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, aggiungendo i 6 punti dell’anno in corso i 2 ( entro il quinquennio) o 3 ( oltre il quinquennio) punti della continuità del servizio. Oltre la continuità del servizio nella scuola di attuale titolarità, si considera anche quella di titolarità nel comune e sempre per la medesima classe di concorso, effettuata antecedentemente a quella di attuale titolarità. In questo ultimo caso la continuità sul comune vale un punto per ogni anno scolastico prestato in scuole del comune diverse da quella di titolarità. In buona sostanza si utilizza l’allegato 2 del CCNI 11 aprile 2017 anche per le esigenze di famiglia e per i titoli generali. Per i titoli generali si ricorda che escludendo la valutazione di 12 punti per un solo concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori a quello di appartenenza e i 3 punti per avere svolto gli esami di stato negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, tutti gli altri titoli valutabili secondo l’allegato 2 sono cumulabili ma non possono superare un massimo di 10 punti.

I docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento dei posti di sostegno.

Infine nella sezione C si passa dal punto 1) al punto 3) senza rispettare l’ordine cronologico del mancante punto2). Nel punto 3) a cui bisogna rispondere con Si o No, è scritto:” L’insegnante di cui all’art. 2, comma 1 lettere g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni”. A questo punto 3) devono rispondere Si, tutti quei docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso di titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado d’istruzione.

Nel punto 4) invece è scritto: “L’insegnante di cui all’art. 2, comma 1 lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni”. In tal caso rispondono Si, tutti quei docenti di scuola primaria titolari su posto comune in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non via siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei Cpia e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti dal DPR 263/2012.

Infine nel punto 5) è scritto: “L’insegnante è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia oppure appartiene ad una delle categorie previste dal C.C.N.I.”. In tal caso risponde Si chi si trova appartenente ad una classe di concorso in esubero o per qualsiasi altro motivo appartiene ad una categoria dell’art.2 del CCNI sulle utilizzazioni.

Lucio Ficara

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