Nel contratto di mobilità annuale per l’anno 2015/2016, per chi aspira ad ottenere un’utilizzazione o un’assegnazione provvisoria, c’è un importante novità. Tale novità è stata introdotta come nono comma dell’art. 1 dell’ipotesi del CCNI del 13 maggio 2015. Questa norma è stata introdotta a causa dell’aumento esponenziale delle rettifiche di trasferimento, che si sono registrate con la mobilità per l’anno scolastico 2014/2015.
Infatti negli anni scolastici precedenti a questo in corso, chi, durante la fase dei trasferimenti, otteneva la scuola o la sede da lui richiesta, ma dopo qualche tempo si vedeva annullato, con rettifica pubblica, lo stesso trasferimento, perdeva l’opportunità, a causa della scadenza dei termini contrattuali, di presentare la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.
Questa ingiustizia, che si è verificata in più casi, proprio l’anno scorso, è stata sanata con l’inserimento del comma 9 all’art.1 del contratto di mobilità annuale. In questo comma è scritto: “Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2015/2016 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa”.
Quindi per fare un esempio che renda l’idea: se un docente di scuola secondaria di II grado ottenesse il trasferimento da Firenze a Reggio Calabria il 16 giugno 2015, e per tale motivo, in quanto soddisfatto da tale trasferimento, non produce domanda di assegnazione provvisoria dal 16 giugno al 1° luglio, e in seguito al primo di luglio gli viene notificata la rettifica del trasferimento, con restituzione della titolarità nella provincia di Firenze, allora potrà presentare, nei 5 giorni successivi la comunicazione di rettifica del trasferimento, la domanda, su modelli cartacei, di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Ovviamente l’esempio fatto è per la mobilità interprovinciale, la stessa cosa vale anche per quella provinciale.