Martedì 14 maggio 2019 al Miur sono stati convocati i sindacati firmatari del CCNL scuola 2016-2018, per avviare la contrattazione sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2019/2020.
È presumibile, ma non ancora definitivamente deciso, che l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicata la scuola di titolarità potrà essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché il docente non sia stato soddisfatto, durante la mobilità volontaria 2019/2020, in una preferenza puntuale, e ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.
È molto probabile, ma la certezza si avrà alla firma dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni, che i docenti trasferiti a domanda volontaria su una sede puntuale di scuola espressa nella domanda di mobilità, ma che hanno la precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI del 6 marzo 2019 e i docenti trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2019/20 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’ art.13 del CCNI del 6 marzo 2019, potranno richiedere assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia potrà essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi su elencati. L’assegnazione provvisoria potrà essere richiesta, inoltre, da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) di una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi per la stessa assegnazione o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI del 6 marzo 2019. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 1S preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quindi appare molto probabile, salvo accordi differenti che potrebbero avvenire durante la contrattazione, che nella mobilità annuale 2019/2020 ci sarà l’impossibilità, da parte dei docenti che hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda di trasferimento volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020. Tale impossibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria non sarà applicata ai docenti beneficiari delle precedenze come, per esempio, quelle della legge 104/92.
Potranno chiedere utilizzazione principalmente i seguenti docenti:
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