Personale

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020, ecco alcune FAQ

Rispondiamo a delle domande poste da alcuni lettori sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno 2019/2020.

Domanda sulle utilizzazioni 2019/2020

Sono una docente soprannumeraria e trasferita d’ufficio per l’anno scolastico 2019/2020 fuori dal mio comune di titolarità senza avere presentato domanda di mobilità, ho diritto a fare domanda di utilizzazione?

La risposta è assolutamente affermativa, potrà fare domanda di utilizzazione verso la scuola di precedente titolarità, le scuole del comune e l’intero comune di precedente titolarità. Ovviamente una volta inserite le preferenze della scuola e del comune di precedente titolarità, il docente potrà allargare la richiesta delle preferenze anche con scuole di altro comune o codici di altri comuni.

In buona sostanza i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2011/2012 ovvero 2012/2013 ovvero 2013/2014 e successivi. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. L’indicazione dell’intero comune ( o distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze ( di singola scuola o sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

Domanda sull’assegnazione provvisoria 2019/2020

Sono una docente coniugata e vivo con la mia famiglia, dove ho la residenza, nel comune A della provincia X, posso ricongiungermi a mia madre nel comune B della provincia Y nella fase della domanda di assegnazione provvisoria?

La risposta, anche in questo caso, è assolutamente affermativa, potrà richiedere il ricongiungimento alla propria madre, anche se è coniugata e risiede in altra provincia con la famiglia.

È utile sapere che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta, ai sensi dell’art.7, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019/2022, dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

– ricongiungimento al genitore.

I motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria non hanno un ordine gerarchico, ma il docente può liberamente scegliere se ricongiungersi al coniuge piuttosto che al genitore, piuttosto che ad un figlio. Non è come la mobilità territoriale dove il ricongiungimento al genitore può essere richiesto solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.

Lucio Ficara

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