Terminata la pubblicazione delle Utilizzazioni provinciali e delle Assegnazioni Provvisorie provinciali e interprovinciali, il 9 luglio è stato il termine ultimo per le province ritardatarie. Adesso si passa alle operazioni successive e cioè alle immissioni in ruolo straordinarie 21/22 da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi con supplenze su organico di diritto al 31 agosto e successivamente con le supplenze al 30 giugno al 31 agosto da GAE e in caso di esaurimento da GPS di prima fascia ( abitati) e in caso di esaurimento anche da GPS di seconda fascia( non abilitati).
Il 13 agosto gli uffici dovranno pubblicare le disponibilità per queste operazioni che dovranno concludersi entro il 31 agosto.
E’ in questa settimana, comunque non oltre l’inizio delle operazioni sopra indicate, (21 agosto) che sono attesi i decreti di rettifica alle operazioni di Utilizzazione e di Assegnazione Provvisoria per errori materiali che sono stati segnalati con reclami nei 5 giorni successivi alla pubblicazione.
Vedi nostro modello di reclamo.
Gli AT, preso atto degli errori disporranno in questa settimana e fino al 21 le seguenti tipologie di rettifica:
1) Annullamento del movimento ottenuto per errore materiale e reintegro nella scuola di titolarità.
2) Modifica per errore materiale del movimento ottenuto e attribuzione di una nuova sede.
3) Attribuzione del movimento richiesto ma non ottenuto per errore materiale.
I docenti il primo settembre si recheranno nella scuola indicata nel decreto di rettifica del movimenti che stamperanno e porteranno con loro.
Ricordiamo che per il reclamo bisogna analizzare bene i movimenti pubblicati, le disponibilità rese note prima dei movimenti, l’ordine delle operazioni indicate dall’allegato 1 del CCNI su Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nonché le precedenze di cui all’art. 8 del CCNI.
Si ricorda, al fine di individuare docenti controinteressati:
a) che i docenti neo immessi in ruolo 21/22 non possono ottenere l’ utilizzazione e l’assegnazione provvisoria in quanto non possono presentare domanda nell’anno della loro immissione in ruolo;
b) che non sono possibili A.P. nel comune di titolarità ( fase comunale) anche nei comuni con uno o più distretti, e solo in questi comuni con la sola eccezione dei beneficiari della legge 104/92.
Segnaliamo inoltre che tranne alcune eccezioni (beneficiari comma 3 e 6 legge 104/92, ex soprannumerari, genitori con figli inferiori a tre anni e mogli conviventi di militari trasferiti d’autorità), i docenti immessi in ruolo 20/21, in quanto vincolati per tre anni, non potevano presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 21/22.
Infine non sono possibili Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie su altre tipologie di posto o classi di concorso qualora l’aspirante possa essere soddisfatto per la tipologia di posto e per la classe di concorso di titolarità.
Se sono notate le suddette anomalie, queste vanno segnalate e le operazioni già vanno annullate.
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