Entro il 14 agosto 2017 quasi tutti gli uffici scolastici provinciali avranno pubblicato tutte le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018.
In molte province italiane gli Atp hanno già pubblicato le suddette graduatorie provvisorie, e, in alcuni casi sporadici, anche quelle definitive ma solo per la scuola dell’infanzia e la primaria. Alcuni uffici scolastici provinciali completeranno tali pubblicazioni subito dopo ferragosto.
Alcuni nostri lettori ci contattano per segnalarci come si sta orientando l’USP di Catania, relativamente alla questione del ricongiungimento al convivente. Infatti avendo letto tempo fa un nostro articolo in merito alla questione del ricongiungimento al convivente, in cui si faceva riferimento all’interpretazione autentica fornita dal MIUR sul concetto di convivente, da estendere anche a parenti e affini, una docente ci scrive dicendo che l’ufficio scolastico della provincia etnea ha escluso dalle graduatorie di assegnazione provvisoria i docenti che richiedevono il ricongiungimento a familiari conviventi.
In particolare la suddetta docente sostiene di essere stata esclusa dalle graduatorie di assegnazione provvisoria, dall’ufficio scolastico di Catania, con la seguente motivazione: “ricongiungimento con familiare non previsto dal CCNI”, perché avevo richiesto ricongiungimento a fratello convivente (in mancanza di genitori).
In altre situazioni di altre province, sono stati esclusi i docenti che avevano richiesto assegnazione provvisoria ai genitori, senza dichiarare la convivenza con gli stessi.
Per quanto afferisce all’errata interpretazione dell’ufficio scolastico di Catania sulla questione del ricongiungimento al convivente, abbiamo già detto chiaramente che la soppressione, rispetto al CCNI Utilizzazioni 2016/2017, della frase “compresi parenti ed affini”, dal comma 1 dell’art.7 sulle assegnazioni provvisorie, non limita il ricongiungimento al convivente come se si trattasse di una convivenza tra una coppia di fatto.
Abbiamo ascoltato i sindacati che hanno firmato l’ipotesi del CCNI riguardante utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che ci hanno assicurato che il termine convivente è riferito anche ai parenti o affini purché la stabilità della convivenza sia anagraficamente certificata.
Quindi ripetiamo che con il termine “convivente” si intende non solo il convivente delle unioni civili o quello cosiddetto “more uxorio”, ma anche per esempio la convivenza anagrafica con il nonno o il fratello.
Tuttavia sembrerebbe che l’Amministrazione stia agendo in maniera molto restrittiva in alcuni uffici scolastici e al contrario in altri, generando confusione e sconcerto.
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