E’ proseguito oggi il confronto delle OO.SS. della scuola col Ministero sulla prossima tornata di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni.
Focus dell’incontro il blocco per tutti i docenti neo-assunti.
L’Amministrazione ha comunicato che intende rispettare quelle già previste dalla bozza, ovvero personale docente, educativo e IRC dal 15 giugno al 5 luglio, mentre per il personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio.
Per le OO.SS il blocco delle operazioni di mobilità annuale è inapplicabile perché non previsto dal Contratto sulle assegnazioni siglato l’8 luglio 2020.
Nel corso dell’incontro svoltosi giovedì 10 giugno le OO.SS avevano ribadito che per tutti i docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019 non esiste alcun blocco per quanto riguarda la mobilità, oggi, invece, l’Amministrazione ha fatto sapere che tale vincolo è stato eliminato dalla bozza della prossima nota di accompagnamento che dovrà essere emanata per dare il via alle prossime assegnazioni provvisorie.
Permane per tutti i neo assunti in ruolo l’1/9/20 il blocco previsto dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che riguarda anche le assegnazioni provvisorie.
Anche per questa categoria le OO.SS. hanno fatto presente che il blocco è inapplicabile totalmente, perché il Contratto siglato l’8 luglio 2020 non lo prevede e per giunta essendo stato sottoscritto successivamente alla legge prevale su quest’ultima.
Tale blocco non è stato infatti recepito dal Contratto sulle assegnazioni che lo ha disapplicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 che specifica chiaramente che ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che prevede la propria inderogabilità, può essere modificata dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione.
Il Ministero ha previsto di derogare tale vincolo anche per i casi di docenti con figli minori fino ai 3 anni o conviventi di coniuge militare (al momento la legge prevede delle deroghe solo per il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – disabilità grave e assistenza al familiare con handicap grave, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento).
Anche per quanto riguarda i DSGA neoassunti le OO.SS si sono dette contrarie al blocco quinquennale sulle assegnazioni provvisorie in quanto anche in questo caso che il blocco non deve applicarsi alle assegnazioni provvisorie sempre in virtù del fatto che la legge non lo prevede e che il contratto non ha imposto vincoli in tal senso per la mobilità annuale.
L’Amministrazione ha recepito tale considerazione per cui nella nota sarà specificato che tutti i neo DSGA assunti in ruolo potranno, avendone i requisiti, produrre domanda di assegnazione provvisoria.
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